Tutela dell’ambiente e responsabilità 231

3 Giugno 2026

Il 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, tema già approfondito dall’Osservatorio 231.

( https://www.osservatorio-231.it/2026/05/08/tutela-penale-ambientale-e-responsabilita-231/ ).

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”, è entrato in vigore il 2 giugno 2026.

Il provvedimento introduce nuove fattispecie di reato, inasprisce le sanzioni e amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tra le modifiche al codice penale si ricordano:

  • l’art. 452-bis c.p. “Inquinamento ambientale”, al quale sono state aggiunte ulteriori circostanze aggravanti in caso di danni ad habitat protetti, ecosistemi di grandi dimensioni, effetti durevoli dell’inquinamento o esposizione delle persone ad un pericolo;
  • l’art. 452-bis1 “Commercio di prodotti inquinanti”, che introduce un nuovo delitto relativo all’abusiva immissione sul mercato o messa in circolazione di prodotti il cui impiego provochi una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
  • Il decreto introduce inoltre nuovi reati di “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e di “Produzione e commercio di gas a effetto serra”, che riguardano le condotte abusive di produzione, importazione, esportazione immissione sul mercato o rilascio di sostanze dannose per il clima e per l’atmosfera (sostanze ozono-lesive o gas a effetto serra);
  • l’art. 452-ter c.p., che disciplina i casi di morte o lesioni conseguenti ai delitti di inquinamento ambientale o di commercio di prodotti inquinanti;
  • l’art. 452-sexiesdecies c.p., che prevede circostanze aggravanti in presenza di un profitto di rilevante entità o dell’utilizzo di documentazione falsificata;
  • si ricorda inoltre la modifica dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, che comporta un inasprimento delle sanzioni per la gestione non autorizzata dei rifiuti.

Sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche all’art. 25-undecies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ampliano il catalogo dei reati presupposto con le nuove fattispecie introdotte dal decreto e inaspriscono le sanzioni pecuniarie.

Nel dettaglio, viene introdotto nel catalogo dei reati presupposto il reato di commercio di prodotti inquinanti e quelli di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e produzione e commercio di gas a effetto serra, sanzionando il soggetto giuridico che usi o metta in commercio prodotti dannosi per l’atmosfera o per l’ambiente. Tra gli effetti più rilevanti vi è inoltre l’innalzamento del massimo edittale per il delitto di disastro ambientale da 900 a 1.200 quote.

Le aziende dovranno quindi revisionare il proprio Modello 231 e le procedure interne di gestione dei rischi ambientali, aggiornando i presidi su temi quali le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, gli scarichi delle acque, la manutenzione e i controlli sugli impianti, la tracciabilità dei processi produttivi e la corretta archiviazione della documentazione autorizzativa.

Di particolare importanza, alla luce dell’inasprimento delle sanzioni per la gestione non autorizzata dei rifiuti, è il sistema di gestione dei fornitori ambientali, che deve necessariamente tenere conto dei rischi concreti e specifici connessi a tali Terze Parti tra cui in particolare l’individuazione della documentazione da richiedere in fase di qualifica, il controllo dei contratti, la raccolta e conservazione di autorizzazioni allo smaltimento da parte del fornitore e della documentazione relativa agli smaltimenti effettuati, l’introduzione di clausole contrattuali con cui la società si riserva la facoltà di effettuare audit sul proprio fornitore.

Diviene inoltre essenziale procedere alla nomina di figure come il Responsabile Ambientale e valutare l’eventuale aggiornamento delle deleghe ambientali conferite, identificando in modo chiaro i soggetti responsabili della gestione dei processi, che siano formati, muniti delle necessarie competenze e di idonei poteri di spesa.

Anche il Codice Etico deve contenere un richiamo alla tutela ambientale come principio rilevante nell’ambito delle scelte societarie e valore condiviso che il soggetto giuridico considera nell’ambito dello sviluppo del proprio business.

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