Disegno di legge Pmi: introdotta la certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda

16 Ottobre 2025

Il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, presentato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, introduce un regime di certificazione unica di conformità delle filiere produttive della moda e definisce i principi che devono essere applicati nella gestione e nel controllo delle stesse filiere.

Gli emendamenti al DDL 1484 recentemente approvati in Senato istituiscono un sistema di certificazione della filiera produttiva per garantirne legalità, tracciabilità e correttezza in materia di lavoro e legislazione sociale lungo tutta la catena produttiva.

Per ottenere la certificazione unica di conformità, l’impresa capofila e le imprese di filiera dovranno adempiere agli obblighi sanciti dal DDL Pmi, essere in regola con il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi e non essere state destinatarie negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo superiore al 4% del fatturato annuale.

È prevista, inoltre, l’esclusione dalla certificazione unica per quelle imprese i cui titolari o amministratori abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali, anche non definitive, per violazioni della normativa di lavoro e sociale, per delitti contro la PA, contro l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio e in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p.

Le certificazioni uniche di conformità avranno una validità annuale, verranno rilasciate dai revisori contabili e saranno annotate in un apposito registro istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il Disegno di legge introduce poi una serie di oneri in capo alle società capofila che acquistano beni o servizi da fornitori di filiera, tra i quali si evidenziano:

  • La tenuta e l’aggiornamento con cadenza semestrale di una anagrafica dei fornitori di filiera;
  • L’adozione delle linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera definite dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e approvate a livello ministeriale;
  • L’inserimento nei contratti con le imprese di filiera di clausole di impegno volte a garantire il rispetto (anche da parte dei subfornitori) della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro;
  • L’acquisizione in fase di avvio del rapporto di fornitura di documentazione afferente al fornitore quale: certificato di iscrizione al registro delle imprese e visura camerale, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D.lgs. 81/08, DURC, DURF;
  • L’aggiornamento della documentazione raccolta relativa al fornitore al ricorrere delle scadenze di legge o in mancanza ogni due anni.

Ulteriore onere previsto nei confronti della capofila è l’adozione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 idonei a prevenire, tra gli altri, i reati di cui agli artt. 603-bis, 648-bis e 648-ter c.p.

Il Disegno di legge aggiunge, peraltro, che le società capofila che hanno ottenuto la certificazione unica di conformità potranno fruire degli effetti escludenti della responsabilità amministrativa degli enti di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01, proprio in conseguenza degli adempimenti relativi all’adozione del modello organizzativo finalizzato all’ottenimento della medesima certificazione. In tal senso, la norma sembrerebbe quindi introdurre una presunzione di idoneità dei Modelli Organizzativi delle imprese certificate.

In capo alle imprese di filiera, invece, il DDL fornisce indicazioni in merito ai contenuti dei contratti di subfornitura, appalto o subappalto, che dovranno prevedere tutti gli elementi essenziali della fornitura, l’indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, clausole risolutive espresse, misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell’esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità. Tali contratti dovranno, inoltre, includere una clausola che richieda l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore dell’industria e dell’artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ferma l’applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale.

Attraverso le previsioni appena esaminate, il legislatore cerca di tracciare delle linee chiare e di fornire indicazioni concrete che possano aiutare le aziende della filiera della moda a risollevarsi dal periodo di crisi che ha caratterizzato il settore, anche a causa dei numerosi provvedimenti di amministrazione giudiziaria che hanno attinto alcune delle più importanti case di moda italiane, in ragione proprio delle carenze organizzative e di controllo che avrebbero agevolato la proliferazione di fornitori e subfornitori operanti in regime di illegalità.

Il Disegno di legge si pone in continuità con il Protocollo di legalità della Prefettura di Milano siglato lo scorso maggio (di cui avevamo parlato qui), che – pur nel ristretto perimetro territoriale di sua competenza – aveva previsto in capo alle aziende della filiera una serie di oneri analoghi a quelli sopra evidenziati, quali, ad esempio, la raccolta e aggiornamento di documentazione rilevante ai fini del rispetto della normativa giuslavoristica e in materia salute e sicurezza, l’inserimento di clausole di impegno nei contratti di appalto e l’adozione di codici di condotta e modelli organizzativi.

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