Whistleblowing: la riservatezza del segnalante non si ferma alla piattaforma

27 Ottobre 2026

Un canale informatico sicuro non basta se le modalità degli accertamenti effettuati dal Gestore consentono di risalire all’autore della segnalazione. Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, ANAC ha sanzionato i tre componenti dell’Organo di gestione delle segnalazioni di una società, richiamando la necessità di proteggere l’identità del whistleblower anche durante l’istruttoria.

Il caso e la decisione dell’Autorità

La vicenda riguarda una segnalazione, trasmessa attraverso la piattaforma aziendale, relativa a presunte irregolarità contrattuali. Per verificarne il contenuto, l’Organo di gestione aveva intervistato i componenti del ristretto gruppo di lavoro coinvolto, fornendo indicazioni sull’esistenza della segnalazione, sul contratto interessato e sulla documentazione allegata.

Secondo ANAC, queste informazioni, combinate con gli elementi di contesto già conosciuti dagli intervistati, permettevano di individuare il segnalante. Le modalità dell’indagine avevano così vanificato la protezione originariamente assicurata dalla piattaforma crittografata. L’Autorità ha quindi irrogato una sanzione di 15.000 euro a ciascuno dei tre componenti per violazione dell’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

Le informazioni riservate

Il punto centrale del provvedimento è che la riservatezza non riguarda soltanto il nominativo del whistleblower. La tutela si estende a qualsiasi informazione dalla quale la sua identità possa essere ricavata, anche indirettamente. In assenza del consenso espresso del segnalante, tali elementi non possono essere rivelati a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare i relativi dati.

L’Autorità da rilievo all’idoneità delle informazioni comunicate a consentire l’individuazione del segnalante. Neppure il richiamo agli intervistati a mantenere riservato quanto appreso è sufficiente, perché non impedisce loro di dedurre autonomamente chi abbia presentato la segnalazione.

Spunti di riflessione e indicazioni operative

La delibera pone l’attenzione sulla necessità di affiancare alle garanzie tecnologiche della piattaforma cautele concrete nella conduzione dell’istruttoria. L’accertamento dei fatti deve essere organizzato tenendo conto della composizione del gruppo di lavoro, delle conoscenze degli interlocutori e del rischio che singoli dettagli, collegati tra loro, rendano riconoscibile il segnalante.

Per i gestori, ciò significa valutare preventivamente quali informazioni condividere e come impostare le interviste, adottando modalità di indagine capaci di preservare la riservatezza. La sicurezza del canale di ricezione è quindi un presidio necessario, ma deve trovare continuità nelle scelte di chi gestisce la segnalazione.

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