1. Il quadro di riferimento Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, il legislatore ha dato attuazione al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) con riferimento all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività di polizia e alla disciplina della responsabilità civile e penale connessa all'impiego di tali sistemi. Il provvedimento si inserisce nel solco tracciato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale – e, in particolare, dall'articolo 24 di tale legge – e costituisce uno dei primi tasselli di adeguamento all'AI Act. Il decreto si articola in tre direttrici principali: (i) la disciplina dell'uso dell'IA nelle attività di polizia, incluse ricerca, sperimentazione e sorveglianza biometrica; (ii) l'introduzione di nuove fattispecie penali e la corrispondente estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001; (iii) un nuovo istituto processuale civilistico per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di IA. Per quanto di interesse in questa sede, l’analisi avrà ad oggetto unicamente l’introduzione delle nuove fattispecie di reato e il conseguente ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001. 2. Il nuovo art. 437-bis c.p. Il Titolo II del D.lgs. 160/2026 innesta nel codice penale una fattispecie di rilievo sistematico, rubricata “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. Il nuovo art. 437-bis c.p. prevede e punisce condotte illecite eterogenee, riferibili a soggetti differenti lungo l'intera filiera dell'IA. Il primo comma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque ometta di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi, ovvero ometta di adottare misure di sorveglianza umana, laddove da tali omissioni derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o privata. Ove dalle medesime condotte derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni. Tali condotte omissive sono punite anche a titolo di colpa grave. Il secondo comma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato e al di fuori delle condotte sanzionate dal primo comma, chiunque alteri sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, con la pena della reclusione da due a sei anni, laddove da tali condotte derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o privata. Ove dalle medesime condotte derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Il quarto ed ultimo comma punisce infine con le pene previste dal primo comma l’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, laddove da tale omissione derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale, ovvero un pericolo per la sicurezza dello Stato. Ne discende una chiara ripartizione soggettiva: l’omessa adozione di misure tecniche di sicurezza idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi è condotta rimproverabile a progettatori, addestratori, produttori e soggetti che immettono nel mercato sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio; l'alterazione di tali sistemi e l’omessa adozione di misure di sorveglianza umana sono invece condotte rimproverabili agli utilizzatori dei medesimi. 2.1. I sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio Le nuove condotte penalmente rilevanti pocanzi illustrate sono connesse alla progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Il D.lgs. 160/2026 non fornisce una definizione autonoma di sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio, rinviando integralmente al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Nello specifico, l’art. 6 dell’AI Act individua i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio secondo due direttrici parallele: (i) sistemi di IA che costituiscono componenti di sicurezza di prodotti – o che sono essi stessi prodotti – coperti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'Allegato I al Regolamento e soggetti a valutazione di conformità di terzi; (ii) sistemi di IA che ricadono in uno dei casi d'uso elencati nell'Allegato III al Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo, gestione delle infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, accesso a servizi essenziali, attività di law enforcement e amministrazione della giustizia). 3. L’art. 612-quater c.p. Accanto all'art. 437-bis c.p. si colloca l'art. 612-quater c.p., rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, introdotto dall'art. 26, comma 1, lett. c), della legge 23 settembre 2025, n. 132, e oggi assurto a reato presupposto della responsabilità degli enti. Tale fattispecie rappresenta la prima incriminazione di parte speciale specificamente dedicata al fenomeno dei c.d. deepfake, volta a proteggere l'identità personale, la reputazione e l'autodeterminazione dell'individuo rispetto a rappresentazioni digitali falsificate o alterate della sua immagine, voce o sembianze, in linea di continuità con la tutela già offerta contro il c.d. revenge porn. Il reato punisce chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. 4. L’ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti Il fulcro di maggiore impatto per gli operatori economici è rappresentato dall'art. 15 del D.lgs. 160/2026, che inserisce nel D.lgs. 231/2001, dopo l'articolo 25-undevicies, il nuovo art. 25-vicies (“Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale”), il quale prevede: Le implicazioni sistematiche sono molteplici. In primo luogo, il catalogo dei reati presupposto si arricchisce di una fattispecie a struttura eminentemente organizzativa e omissiva: l'art. 437-bis c.p. sanziona l'omessa adozione di misure tecniche di sicurezza e di sorveglianza umana. La responsabilità dell'ente si radica dunque non tanto in una condotta attiva del soggetto apicale o del sottoposto, quanto in una carenza strutturale del sistema di controllo interno sugli strumenti di intelligenza artificiale, con evidenti ricadute sui contenuti minimi del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In secondo luogo, la sostanziale coincidenza tra gli obblighi organizzativi imposti dall'AI Act e il perimetro dei nuovi reati presupposto genera un fenomeno di compliance integrata: l'adempimento sostanziale degli obblighi previsti dall'AI Act tende a coincidere con l'idoneità del Modello 231, con la possibilità di invocarne l'efficacia esimente anche in assenza di una compliance formalmente distinta, purché sostanzialmente coincidente e adeguatamente documentata. Alla luce del quadro delineato, gli enti che sviluppano, immettono sul mercato o utilizzano sistemi di IA – e, in particolare, sistemi ad alto rischio – sono chiamati ad avviare un percorso di adeguamento del proprio sistema di compliance 231 finalizzato a: 5. Considerazioni conclusive Il D.lgs. 160/2026 segna un punto di svolta nel rapporto tra intelligenza artificiale e responsabilità degli enti. L'inserimento nel catalogo dei reati presupposto di fattispecie a struttura marcatamente organizzativa – come l'art. 437-bis c.p. – e la contestuale previsione di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate (fino a mille quote per il reato di cui all'art. 437-bis c.p.) accompagnate dall'applicazione di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del decreto rendono l'adeguamento del Modello 231 una priorità non più differibile per tutti gli operatori che, a vario titolo, intervengono nella filiera dell'IA. In prospettiva, il vero banco di prova sarà rappresentato dalla capacità delle imprese di costruire un sistema di governance dell'IA realmente integrato con il Modello 231, in cui i presidi tecnici richiesti dall'AI Act non si esauriscano in adempimenti formali ma si traducano in scelte organizzative documentate, tracciabili e verificabili. Solo un approccio di questo tipo potrà consentire all'ente di beneficiare, in sede di eventuale procedimento, dell'efficacia esimente del Modello, evitando che l'omissione – tanto tecnica quanto di sorveglianza – si traduca in una responsabilità di natura sostanzialmente strutturale.