Con la sentenza n. 34744 del 28 settembre 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione torna sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001, con particolare attenzione al perimetro della c.d. colpa di organizzazione. La Corte, pronunciandosi su un illecito dipendente dal reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), conferma e precisa l'orientamento consolidato: la responsabilità dell'ente è responsabilità per fatto proprio, incentrata sulla rimproverabilità di un deficit organizzativo. La mancata adozione del Modello 231 non costituisce di per sé elemento costitutivo dell'illecito, ma rappresenta una circostanza indiziante, da leggere insieme ad altri elementi concreti di disfunzione organizzativa. 1. Il caso e l’iter processuale La vicenda trae origine da un articolato procedimento penale avanti al Tribunale di Palermo, nel quale venivano contestati - accanto a reati tributari (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000) e di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - anche illeciti amministrativi ex art. 24 d.lgs. 231/2001 a carico di due società, dipendenti dal reato presupposto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. in danno della Regione Sicilia. In primo grado le società venivano condannate ciascuna alla sanzione pecuniaria di euro 50.000; la sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo. Le società proponevano ricorso per cassazione, lamentando - per quanto qui rileva - l'erronea applicazione degli artt. 5, 6, 7, 11, 12 e 19 d.lgs. 231/2001, in particolare in punto di accertamento della colpa di organizzazione, dei criteri di imputazione oggettiva (interesse/vantaggio) e di determinazione del profitto confiscabile. Sebbene i giudici di legittimità abbiano dichiarato inammissibili i ricorsi, la sentenza rileva nella parte motivazionale in cui la Corte ricostruisce in modo analitico la struttura dell'illecito amministrativo dipendente da reato e la funzione della colpa di organizzazione. 2. La struttura dell'illecito dell'ente: fatto proprio e immedesimazione organica rafforzata La Corte muove da un presupposto ormai pacifico: la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 è responsabilità per fatto proprio dell'ente, non per fatto altrui. L'illecito addebitato alla persona giuridica è incentrato sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra autore ed ente (immedesimazione organica) e la relazione teleologica tra reato ed ente (interesse o vantaggio) assolvono alla funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione, impedendo che possa essere ascritto alla persona giuridica un reato commesso da un soggetto inserito nell'organizzazione, ma per fini a essa estranei. Perché l'imputazione all'ente non degradi a una forma di responsabilità oggettiva - soluzione incompatibile con l'art. 27 Cost. - occorre un quid pluris sul versante soggettivo: la colpa di organizzazione. La Corte, richiamando l'arresto Sez. 4, n. 32899/2021, afferma che la colpa di organizzazione "ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole (ovvero rimproverabile) della regola cautelare". Si tratta, dunque, di un vero e proprio elemento costitutivo tipico dell'illecito dell'ente, al quale si affianca il nesso di causalità tra il deficit organizzativo e la commissione del reato presupposto. 3. Il ruolo del Modello 231: non elemento costitutivo, ma indice sintomatico Il passaggio più rilevante concerne la relazione tra la colpa di organizzazione e il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001. La Corte chiarisce che “la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore… non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione”. Il principio ha una duplice ricaduta. In senso favorevole all'accusa, la Corte conferma che l'assenza del Modello - o la sua inidoneità o inefficace attuazione - costituisce un indice sintomatico idoneo a sorreggere la contestazione, specie quando corroborato da ulteriori elementi di disfunzione. In senso favorevole all'ente, viene ribadito che la colpa di organizzazione deve essere provata dall'accusa in modo autonomo e specifico, non essendo sufficiente il mero rilievo dell'assenza del modello: l'ente infatti può offrire la prova contraria dell'assenza della colpa, anche a prescindere dall'adozione formale di un Modello 231. Dalla ricostruzione fornita discendono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente, come enucleati dalla stessa Sezione (richiamando Sez. 4, n. 18413/2022 e Sez. 4, n. 21704/2023): (i) la compresenza della relazione organica e teleologica tra autore del reato presupposto ed ente (immedesimazione organica rafforzata); (ii) la colpa di organizzazione; (iii) il reato presupposto; (iv) il nesso causale fra deficit organizzativo e commissione del reato. 4. L'applicazione al caso concreto: la motivazione "a tutto tondo" Le società ricorrenti avevano denunciato l'apparenza della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la colpa di organizzazione sulla sola mancata adozione del Modello. La Terza Sezione respinge la censura evidenziando come la Corte di appello avesse, al contrario, operato una valutazione complessiva degli elementi probatori: (i) la riconducibilità del reato presupposto a un soggetto apicale, autore di una condotta fraudolenta reiterata nel tempo con lo scopo di procurare un'utilità all'ente; (ii) la mancata predisposizione e attuazione dei modelli ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001; (iii) un deficit organizzativo complessivo, dimostrato in particolare dall'omessa predisposizione di un organismo di controllo contabile e di verifica delle attività correlate al progetto finanziato. Tali elementi, letti unitariamente, rendevano "rimproverabile" la condotta dell'ente e sorreggevano l'incidenza causale del deficit sulla verificazione del reato. La motivazione della Corte è particolarmente significativa perché mostra, in concreto, come il giudice di merito debba procedere: non è sufficiente "stigmatizzare" l'assenza del modello, ma occorre individuare le specifiche cautele organizzative che un'organizzazione diligente avrebbe dovuto adottare in relazione al rischio-reato considerato, e verificare che la loro assenza abbia reso possibile - o quantomeno non ostacolato - la commissione dell'illecito. In altre parole, la colpa di organizzazione va declinata come violazione colposa di una regola cautelare organizzativa, individuata ex ante e misurata ex post rispetto al reato verificatosi. 5. La ricostruzione della colpa di organizzazione come elemento costitutivo tipico dell'illecito dell'ente La ricostruzione della colpa di organizzazione come elemento costitutivo tipico dell'illecito dell'ente - assimilato alla colpa penale della persona fisica - impone al difensore di contestare in modo analitico l’impostazione accusatoria del Pubblico Ministero e/o la motivazione dei giudici di merito laddove essi si limitino a trarre la rimproverabilità dell'ente dalla sola assenza del Modello 231. Occorre pretendere, sul piano motivazionale, l'individuazione della specifica regola cautelare organizzativa violata, della sua idoneità preventiva rispetto al rischio-reato in concreto verificatosi e del nesso causale fra deficit e reato: diversamente, la motivazione sconfina nell'apparenza. In secondo luogo, dal lato dell'ente, l'adozione formale del Modello 231 non costituisce né uno "scudo" automatico né l'unico strumento difensivo. Al pari di quanto accade per la colpa nel reato della persona fisica, l'ente può dimostrare l'assenza della colpa di organizzazione anche indipendentemente dal Modello, provando di aver predisposto in concreto presìdi, procedure e meccanismi di controllo idonei a prevenire il reato commesso. In terzo luogo, sul piano della progettazione del Modello 231, la decisione conferma la centralità del principio di effettività: non basta un Modello “sulla carta”. Il Modello deve essere costruito sui rischi effettivi dell'ente, deve prevedere presìdi coerenti con quei rischi, deve essere oggetto di aggiornamento costante e di una vigilanza concreta da parte dell'Organismo di Vigilanza. Modelli generici, replicati da precedenti non pertinenti o non calibrati sulle reali aree di rischio, difficilmente supereranno un vaglio giudiziale rigoroso. In quarto luogo, la pronuncia valorizza il comportamento post-fatto dell'ente. L'adozione del Modello successivamente alla commissione del reato - purché anteriore all'apertura del dibattimento - rimane strumento utile a ottenere la riduzione sanzionatoria ex art. 12, comma 2, lett. b) d.lgs. 231/2001, con possibili ulteriori benefici sul piano delle sanzioni interdittive ex art. 17. È dunque consigliabile, in presenza di una contestazione già aperta, affiancare al percorso difensivo un parallelo processo di remediation organizzativa, documentato e verificabile.