Con la sentenza n. 27336 del 21 luglio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione torna sul tema della qualificazione giuridica della confisca del profitto nei reati tributari, all'indomani del revirement delle Sezioni Unite Massini. La pronuncia afferma un principio destinato ad orientare la prassi: la confisca diretta di somme di denaro è ammissibile anche quando il profitto del reato tributario sia costituito da un mero "risparmio di spesa", a condizione che sia dimostrato il nesso di derivazione causale fra la res e l'illecito. La Corte, tuttavia, richiama l'interprete alla necessità di un accertamento rigoroso di tale nesso, individuando nel momento della consumazione del reato il parametro temporale di riferimento e ammettendo la verificabilità della legittimità dell'ablazione in sede di incidente di esecuzione. 1. Il caso e lo svolgimento del processo La vicenda trae origine da una contestazione mossa nei confronti di un lavoratore autonomo per il delitto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento all'anno d'imposta 2013, a fronte di un imponibile accertato pari a 687.272,00 euro, gli elementi attivi sottratti all'imposizione ammontavano a 595.730,00 euro, con un'IRPEF evasa quantificata in 251.210,00 euro, così superandosi entrambe le soglie di punibilità previste dalla norma incriminatrice. Con sentenza del 23 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando tuttavia la confisca dell'importo corrispondente all'imposta evasa. Avverso tale statuizione l'imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000: a suo avviso, in assenza di prova del nesso di pertinenzialità fra le somme oggetto di ablazione e il profitto del reato — e in mancanza di qualsivoglia sequestro pregresso sui conti correnti — la misura andava qualificata come confisca per equivalente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite Massini, secondo il quale la natura fungibile del denaro non è di per sé dirimente per ricondurre la misura alla confisca diretta. Ne sarebbe conseguita, stante la natura sanzionatoria della confisca di valore, l'inapplicabilità della stessa a fronte di declaratoria di prescrizione, non potendo operare in via retroattiva l'art. 578-bis cod. proc. pen. rispetto a un fatto commesso nel 2014. 2. La decisione della Corte La Terza Sezione rigetta il ricorso, articolando la propria motivazione secondo un duplice piano d'indagine. In primo luogo, la Corte affronta la questione dell'ammissibilità, in linea di principio, della confisca diretta di somme di denaro nei delitti tributari, anche laddove il profitto sia rappresentato dal solo "risparmio di spesa". Muovendo dagli approdi delle Sezioni Unite Massini — che pure ha ammesso la configurabilità della confisca diretta di denaro, subordinandola tuttavia alla prova del nesso di derivazione della res dal reato — il Collegio osserva come la misura ablatoria diretta sia ammissibile ogniqualvolta risulti dimostrato che la somma "derivi" causalmente dall'illecito. A ciò si aggiunge il rilievo della struttura delle fattispecie incriminatrici tributarie: nelle ipotesi di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute e di IVA, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto è costituito esclusivamente da un risparmio di spesa, non essendo in alcun modo configurabile un profitto accrescitivo del patrimonio. Ne discende che escludere la confisca diretta del denaro "risparmiato" priverebbe di effettività la previsione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, che contempla in via primaria proprio tale forma ablatoria, senza fissare alcuna eccezione. Sotto il profilo dell'individuazione concreta del profitto, la Corte precisa che il momento rilevante è quello della consumazione del reato, coincidendo il profitto con la somma che, in quel momento, era nella disponibilità del contribuente e che non è stata versata all'Erario nella misura in cui poteva e doveva esserlo; qualora l'ablazione intervenga a distanza di tempo, essa potrà colpire anche i "reimpieghi" di tale somma, purché individuabili attraverso un percorso tracciabile. Sul piano applicativo, la Corte constata che, nella specie, non è mai stato eseguito alcun sequestro e la somma da sottoporre ad ablazione è stata definita soltanto in termini numerici; la questione della sussistenza in concreto del nesso di derivazione causale potrà pertanto essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, allorché la misura verrà eseguita su beni specificamente individuati. 3. Riflessioni sul principio enunciato Il principio affermato dalla Terza Sezione presenta una duplice valenza, di consolidamento e insieme di raffinamento del dictum delle Sezioni Unite Massini. Sul piano del consolidamento, la Corte fuga i dubbi che l'arresto delle Sezioni Unite aveva inevitabilmente alimentato circa la stessa configurabilità della confisca diretta nei reati tributari il cui profitto sia rappresentato da mero risparmio di spesa: la soluzione adottata risulta peraltro in continuità con le pronunce già emesse dalla Corte dopo il deposito delle Sezioni Unite Massini e appare coerente con l'esigenza di non svuotare di significato pratico l'art. 12-bis rispetto a fattispecie che, come si è visto, non conoscono altra forma di profitto. Sul piano del raffinamento, la sentenza introduce un utile parametro di individuazione temporale e materiale del profitto ablabile: l'ancoraggio al momento consumativo del reato e alla somma allora "disponibile" e non versata segna un criterio più stringente rispetto alla tradizionale identificazione tout court del profitto con l'imposta evasa, restituendo centralità alla verifica del nesso pertinenziale. È proprio in questa direzione che la pronuncia manifesta la propria maggiore sensibilità garantistica: rimettendo all'incidente di esecuzione l'accertamento in concreto del nesso di derivazione causale sulle somme materialmente aggredite, la Corte scinde nettamente il piano del titolo ablatorio — legittimamente conservato nonostante la prescrizione — da quello della sua esecuzione, che dovrà passare per una verifica puntuale di pertinenzialità. Se, dunque, l'ammissibilità in astratto della misura è affermata con nettezza, la sua concreta operatività resta subordinata a una prova rigorosa, in cui la fungibilità del denaro non basta più a giustificare l'automatica qualificazione diretta della confisca. La scissione fra titolo ed esecuzione rischia di trasferire integralmente sull'esecuzione l'accertamento di presupposti che, in un sistema orientato al principio di legalità della pena, dovrebbero trovare sede nel giudizio di cognizione; e la stessa nozione di "percorso tracciabile" del reimpiego, richiamata dalla Corte, richiederà nelle applicazioni future uno sforzo definitorio ulteriore, per evitare che si finisca per reintrodurre surrettiziamente la confisca per equivalente sotto le spoglie di quella diretta.