Con la sentenza n. 28518 del 2026, la Quarta Sezione penale della Cassazione ribadisce che l'obbligo datoriale di predisporre aree di lavoro sicure si estende ai lavoratori di imprese terze presenti nel luogo di lavoro, e che tale obbligo non viene meno per il solo fatto che l'organo di vigilanza non abbia imposto una specifica prescrizione in tal senso. Il caso e l'iter processuale La vicenda ha origine dall'infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una società esterna, incaricato di eseguire prove tecniche presso l'impianto di betonaggio di una società di produzione. Mentre operava nell'area interessata il lavoratore veniva investito da un mezzo condotto in retromarcia, rimanendo schiacciato tra la struttura metallica dell'impianto e la parte posteriore del veicolo e subendo lesioni gravi. Il datore di lavoro della società titolare dell’impianto veniva condannato sia in primo, sia in secondo grado per il reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. L'imputato proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo censurava l'affermazione di responsabilità e la sussistenza del nesso causale, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio causale su una mera ipotesi, senza verificare secondo il criterio dell'elevata probabilità logica che la misura omessa avrebbe impedito l'evento, e contestando altresì l'esclusione della corresponsabilità del conducente dell'autobetoniera e della persona offesa; con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Gli obblighi datoriali verso il lavoratore di ditta esterna La Cassazione partendo dalle argomentazioni dei giudici di merito, secondo cui mancava un’area adeguatamente segnalata dedicata alle operazioni tecniche di controllo, ha chiarito che questo obbligo grava sul Datore di Lavoro committente, titolare dell’impianto. Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno precisato che tale obbligo trova fondamento negli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, relativi alle misure generali di tutela che gravano sul datore di lavoro in relazione a qualsiasi persona presente nel luogo di lavoro. Rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, lett. e) e g), il datore di lavoro deve ridurre i rischi alla fonte e limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti: obblighi che tutelano chiunque si confronti con un rischio presente sul luogo di lavoro, a prescindere dal rapporto contrattuale che lo lega all'impresa che gestisce quel luogo, e che si rafforzano quanto più il lavoratore è esterno e dunque distante dalle informazioni, procedure e prassi aziendali. L'irrilevanza delle prescrizioni dell'organo di vigilanza sulla colpa specifica Un profilo di particolare interesse riguarda il rapporto tra le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994 e l'accertamento della colpa specifica in sede penale. Il ricorrente aveva valorizzato la circostanza che l'organo di vigilanza, nella procedura di regolarizzazione successiva all'infortunio, non avesse imposto la predisposizione di una specifica area dedicata, ritenendo sufficiente la delimitazione delle aree di transito dei mezzi. La Cassazione chiarisce che la procedura ex d.lgs. n. 758 del 1994 persegue finalità ripristinatorie, estintive e deflattive delle contravvenzioni antinfortunistiche e costituisce condizione di procedibilità dell'azione penale per tali reati, ma non esaurisce la valutazione giudiziale sull'adeguatezza complessiva delle misure prevenzionistiche esigibili nel caso concreto. I contenuti tecnici della prescrizione e il relativo subprocedimento di ottemperanza non assumono, pertanto, valore vincolante nell'accertamento della colpa specifica in relazione a un reato di evento, né precludono al giudice penale di accertare l'esigibilità di misure organizzative ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto della procedura amministrativa. Il nesso causale tra la regola cautelare violata e l'evento Quanto al nesso di causalità, la Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui, nei reati colposi da violazione della normativa antinfortunistica, il giudizio controfattuale deve verificare se la condotta doverosa omessa avrebbe impedito l'evento con elevato grado di credibilità razionale, senza che sia richiesta una certezza assoluta dell'efficacia impeditiva della misura cautelare. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva individuato la regola cautelare violata nell'omessa predisposizione di una postazione dedicata, protetta e segnalata, ritenendo che tale misura avrebbe evitato l'esposizione del lavoratore al rischio poi concretizzatosi. La Cassazione conferma che il giudizio di causalità non si fonda su una mera e astratta riduzione del rischio, ma sull'accertamento che l'evento costituisce la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava specificamente a prevenire. I comportamenti concorrenti del conducente e della persona offesa La Corte disattende, infine, le censure relative alla condotta del conducente dell'autobetoniera e a quella della persona offesa, ribadendo il principio secondo cui la possibile responsabilità concorrente di altri soggetti non esclude quella del titolare della posizione di garanzia, quando il rischio concretamente realizzatosi rientri nell'area di rischio governata dalla regola cautelare violata. Nel caso in esame, i comportamenti del conducente e della persona offesa si collocavano comunque nell'ambito delle operazioni lavorative per le quali entrambi si trovavano presso l'impianto, e non potevano pertanto essere qualificati come eccentrici o abnormi rispetto al rischio che il sistema prevenzionistico avrebbe dovuto governare. Risvolti pratici per i datori di lavoro La pronuncia consolida un principio di rilievo operativo per le imprese che ospitano, a qualsiasi titolo, lavoratori di società terze all'interno dei propri siti produttivi: l'obbligo di predisporre aree di lavoro sicure e adeguatamente segregate dai rischi di interferenza con mezzi meccanici grava sul datore di lavoro titolare del sito indipendentemente dal vincolo contrattuale che lo lega al lavoratore infortunato, e a prescindere dalla qualificazione del rapporto come appalto ai sensi dell'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008. Ne discende, in primo luogo, che la valutazione dei rischi interferenziali non può limitarsi alla delimitazione delle aree di transito dei mezzi, ma deve estendersi all'individuazione di postazioni dedicate e protette per le attività che comportano la permanenza di lavoratori, anche esterni, in prossimità delle zone di manovra. In secondo luogo, l'avvenuta regolarizzazione amministrativa ex d.lgs. n. 758 del 1994, con le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, non costituisce un porto sicuro rispetto all'accertamento della colpa specifica in sede penale: le imprese non possono ritenere esaustive le misure imposte in quella sede, dovendo comunque valutare autonomamente l'adeguatezza complessiva del proprio sistema di prevenzione rispetto ai rischi concretamente esistenti. In conclusione, la sentenza n. 28518/2026 si inserisce nel consolidato orientamento della Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro, ribadendo che la tutela prevenzionistica accompagna il lavoratore ovunque questi sia esposto a un rischio riconducibile all'organizzazione del luogo di lavoro.