Risparmio illecito nei reati colposi antinfortunistici: confermato il vantaggio 231 per l’ente nel contenimento di costi e nella riduzione dei tempi di lavorazione

8 Settembre 2026

Con la sentenza n. 28488 del 27 luglio 2026, la Quarta Sezione penale della Cassazione torna a scrutinare i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti nei reati colposi antinfortunistici, precisando il contenuto della nozione di «vantaggio» rilevante ex art. 5 D.lgs. n. 231/2001. In un caso di infortunio mortale occorso durante la pulizia della copertura di un capannone industriale, la Corte conferma la responsabilità della società committente valorizzando due profili: l'interesse dell'ente alla conservazione del patrimonio aziendale e il vantaggio, misurato in termini di risparmio di costi e riduzione dei tempi di lavorazione conseguito mediante l'affidamento a un'impresa non qualificata e la rinuncia ai presidi antinfortunistici.

Il caso e il complesso iter processuale

La vicenda trae origine dall'infortunio mortale di un operaio, dipendente di una ditta di autotrasporti, precipitato dalla copertura di un capannone di proprietà della A.A. S.r.l. mentre eseguiva - senza cinture, imbracature né linee di ancoraggio - la rimozione della cenere lavica accumulatasi sul tetto. L'intervento era stato affidato dall'amministratore della società committente, in qualità di proprietaria dell'immobile, all’impresa esecutrice la quale risultava priva della qualificazione tecnico-professionale necessaria per lavori in quota.

Nel giudizio di merito venivano tratti a giudizio, per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, l'amministratore della società committente, la responsabile del servizio di prevenzione e protezione della medesima e il titolare della ditta esecutrice, quale datore di lavoro della vittima; la A.A. S.r.l. era contestualmente chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo ex artt. 5 e 25-septies D.lgs. n. 231/2001. Il Tribunale di Messina ha condannato tutti gli imputati e riconosciuto la responsabilità dell'ente, applicando la sanzione pecuniaria di 250 quote da Euro 300 ciascuna e le sanzioni interdittive minime ex art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

La Corte d'appello di Messina ha assolto tutti gli imputati e l'ente con formula “perché il fatto non sussiste” mentre la Quarta Sezione della Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado.

Nel primo giudizio di rinvio, il giudice territoriale ha confermato la condanna dell'amministratore e del datore di lavoro esecutore, assolvendo la responsabile del servizio prevenzione per non aver commesso il fatto e ritenendo insussistente l'illecito amministrativo dell'ente, riconoscendo altresì un concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.

La Terza Sezione della Cassazione, con sentenza rescindente ha annullato nuovamente la sentenza della Corte d’Appello limitatamente alla posizione dell'ente, censurando la carenza motivazionale sui requisiti dell'interesse e del vantaggio, in particolare quanto alla natura oggettivamente pericolosa della prestazione e al risparmio di spesa e di tempi conseguibile mediante l'affidamento a una ditta non qualificata e in assenza di misure antinfortunistiche.

La Corte d'appello di Messina, in sede di secondo rinvio ha dichiarato responsabile la A.A. S.r.l. Avverso tale ultima pronuncia la società ha proposto il ricorso oggetto della decisione in commento, articolato in quattro motivi: (i) violazione dell'art. 5, comma 2, per l'asserita assenza di collegamento tra la condotta dell'apicale e l'attività d'impresa; (ii) violazione dell'art. 5, comma 1, per la mancata dimostrazione di un vantaggio concreto; (iii) omessa valorizzazione del concorso di colpa del lavoratore; (iv) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con richiesta di applicazione della diminuente ex art. 12, comma 1, lett. a).

L’interesse e vantaggio inteso come risparmio

La Quarta Sezione, in continuità con il precedente Tremacchi, afferma che “l'interesse dell'ente va apprezzato ex ante avuto riguardo alla finalizzazione della condotta, mentre il vantaggio assume rilievo quale utilità concretamente conseguita, anche in termini di risparmio di costi o di riduzione dei tempi di esecuzione”.

Sul versante dell'interesse, la Corte respinge la tesi difensiva del mero interesse in capo al legale rappresentante della società committente, rilevando che l'intervento di pulizia era funzionale a prevenire l'ostruzione degli scarichi e le conseguenti infiltrazioni, trattandosi, dunque, di attività diretta alla conservazione di un bene aziendale riferibile all'ente. L'interesse dell'ente, afferma la Corte, ricomprende infatti la salvaguardia del patrimonio societario a prescindere dall'inserimento attuale del bene nel ciclo produttivo.

Sul versante del vantaggio, la Corte disattende l'argomento fondato sulla formale ripartizione degli oneri antinfortunistici, che li avrebbe posti a carico della sola impresa esecutrice. Muovendo da un rilievo di realtà economica, la sentenza osserva che l'affidamento a un operatore qualificato e l'esecuzione a regola d'arte avrebbero inciso sul prezzo complessivo dell'appalto e sui tempi di esecuzione, con ricadute economiche dirette sul committente.

Il vantaggio viene individuato dalla Corte, in termini plurimi e convergenti:

  • nel mancato approntamento di adeguate misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto;
  • nella scelta di una ditta priva della necessaria qualificazione professionale, già coinvolta l'anno precedente in un analogo incidente;
  • nell'affidamento con modalità informali, idonee a contenere tempi e costi.

Da ultimo, la Corte chiarisce che il concorso di colpa del lavoratore non elide né il nesso eziologico né il collegamento funzionale tra la condotta dell'apicale e l'interesse o vantaggio della Società: la condotta imprudente della vittima non si collocava fuori dall'area di rischio governata dal garante e può incidere, al più, sulla graduazione sanzionatoria.

Risvolti pratici per gli operatori economici

La pronuncia fornisce un chiaro segnale agli operatori economici: la responsabilità 231 dell'ente non conosce zone franche di natura contrattuale, e il perimetro del rischio prevenzionistico si estende ben oltre i confini formali dei rapporti datoriali.

In primo luogo, la sentenza ridimensiona la portata «schermante» dell'affidamento a terzi: il committente che appalti lavori pericolosi non trova nella ripartizione contrattuale degli oneri una barriera efficace contro l'ascrizione della responsabilità ex art. 5. Ne discende la centralità della vendor due diligence da intendersi come qualifica dei fornitori, verifica dell'idoneità tecnico-professionale, analisi della congruità economica dell'offerta rispetto agli obblighi antinfortunistici applicabili.

In secondo luogo, il Modello 231 deve mappare e presidiare anche i rischi inerenti ad attività di manutenzione occasionale, interventi straordinari e lavorazioni su beni temporaneamente inutilizzati, specie se caratterizzati da elevata pericolosità intrinseca, in quanto l'interesse dell'ente è da intendersi anche come conservazione del patrimonio aziendale nel suo complesso.

In terzo luogo, assume rilievo la tracciabilità delle scelte gestorie: procedure, deleghe, verbali di audit e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza devono documentare non solo la singola scelta di affidamento, ma anche il complessivo assetto delle decisioni reiterate nel tempo, in modo da poter dimostrare l'esistenza di un'effettiva strategia prevenzionistica e non di una prassi tollerata.

In conclusione, la sentenza n. 28488/2026 ribadisce che, nell'architettura del D.lgs. n. 231/2001, la responsabilità dell'ente non si esaurisce nel controllo del proprio personale ma si estende al governo dell'intero ecosistema di rapporti da cui l'impresa tragga vantaggio economico. La progettazione dei Modelli organizzativi deve, di conseguenza, superare la logica del presidio dei soli «processi sensibili» in senso stretto per abbracciare una visione integrata del rischio.

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