La Cassazione torna sul rapporto tra condotta imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale in materia di sicurezza. Quando l’infortunio si collega a carenze organizzative, formative o manutentive, il comportamento del dipendente non basta, da solo, a interrompere il nesso causale e la responsabilità del Datore di Lavoro. La sicurezza sul lavoro non si misura soltanto sulla carta. È questo, in sintesi, il messaggio che emerge dal consolidato orientamento della Cassazione penale in tema di infortuni: l’eventuale imprudenza del lavoratore non è sufficiente a escludere la responsabilità del Datore di Lavoro quando il sistema di prevenzione aziendale presenti criticità direttamente collegate all’evento lesivo. Le norme antinfortunistiche, infatti, hanno anche la funzione di proteggere il lavoratore da comportamenti imprudenti o non corretti che possano svilupparsi nella pratica quotidiana. Proprio per questo, il Datore di Lavoro è chiamato non solo a predisporre regole e procedure, ma anche a impedire che si consolidino prassi operative pericolose. Una lavoratrice infortunata durante l’uso di un macchinario La vicenda giudiziale trae origine dalla condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani e confermata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di un Datore di Lavoro, ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravissime cagionate a una dipendente in violazione della normativa antinfortunistica. Secondo quanto contestato, il sistema di prevenzione aziendale presentava diverse carenze rilevanti: Nel corso del giudizio era emerso che la lavoratrice avesse effettivamente seguito una procedura di pulizia del macchinario non corretta. Tuttavia, tale condotta è stata ricondotta a un contesto organizzativo carente: formazione insufficiente, macchinari manomessi e dispositivi di sicurezza rimossi per velocizzare le lavorazioni. Il principio affermato: il rischio resta nell’area di governo del Datore di Lavoro Il punto centrale riguarda il rapporto tra la condotta del lavoratore, anche imprudente, e le violazioni imputabili al Datore di Lavoro. La Corte ha chiarito che il nesso causale non può dirsi interrotto quando l’infortunio si inserisce in un sistema di sicurezza caratterizzato da criticità evidenti e direttamente collegate all’evento. In una simile prospettiva, la normativa prevenzionistica mira a proteggere il lavoratore anche dalle conseguenze della propria negligenza, purché si tratti di comportamenti prevedibili e rientranti nell’attività lavorativa. Sul piano della cosiddetta causalità della colpa, le regole cautelari violate riguardavano proprio l’area di rischio che il Datore era tenuto a governare: organizzazione del lavoro, DVR coerente con le attività svolte, formazione, addestramento e vigilanza sull’esecuzione della prestazione. Una conferma per imprese e Organismi di Vigilanza La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato: l’imprudenza del lavoratore non esonera il Datore di Lavoro quando le carenze del sistema di sicurezza aziendale abbiano concorso, in modo diretto, alla causazione dell’infortunio. Il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condotta del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando sia del tutto eccentrica, imprevedibile e al di fuori dell’area di rischio governata dal Datore di Lavoro. La decisione conferma inoltre che l’obbligo di prevenzione non si esaurisce nella predisposizione formale del DVR. Occorre che le procedure di sicurezza siano effettivamente declinate nelle diverse fasi della lavorazione, comprese quelle apparentemente accessorie, come la pulizia dei macchinari. A ciò devono accompagnarsi formazione, informazione, addestramento e vigilanza concreta. Per le aziende questo significa che oggi la prevenzione richiede un approccio sostanziale e sistemico. Non basta disporre di documenti formalmente corretti; è necessario verificare che l’organizzazione della sicurezza funzioni nella quotidianità, attraverso procedure aggiornate, manutenzione dei macchinari, consegna dei DPI e adeguata gestione della formazione. In questa prospettiva, anche il Modello 231 deve essere coerente con la concreta realtà aziendale e con i rischi effettivamente presenti. L’organigramma in materia di salute e sicurezza, le procedure interne, la gestione delle emergenze e i flussi informativi devono costituire parti integrate di un sistema realmente presidiato. Il compito dell’Organismo di Vigilanza, di conseguenza, non può limitarsi a verifiche meramente formali sul contenuto del Modello 231. È necessario estendere l’attenzione al funzionamento complessivo del sistema: procedure adottate, controlli su attrezzature e macchinari, scadenziari relativi ai DPI, gestione degli appalti e interazione con le funzioni aziendali competenti. In altri termini, il passaggio richiesto è quello di superare le verifiche sul Modello 231 e effettuare verifiche sul sistema 231 nel suo complesso. In questo quadro, l’RSPP assume un ruolo centrale quale interlocutore diretto dell’Organismo di Vigilanza, soprattutto quando le verifiche riguardano la concreta efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda.