Nella giornata di ieri è entrato in vigore il Decreto Legislativo 12 giugno 2026, n. 115 che rafforza il quadro normativo in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani. Il provvedimento interviene su più piani: da un lato aggiorna alcune disposizioni del Codice penale dedicate ai delitti contro la libertà individuale; dall’altro incide direttamente sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti attraverso l’inserimento di una nuova fattispecie nel catalogo dei reati presupposto. Le nuove forme di sfruttamento Una delle principali novità riguarda l’ampliamento del campo di applicazione degli articoli 600 e 601 del Codice penale, relativi rispettivamente ai delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù e di tratta di persone, che già erano inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ma rispetto ai quali è ora ampliata la condotta penalmente sanzionata. Il decreto include ora espressamente, tra le forme di sfruttamento penalmente rilevanti, la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, la maternità surrogata sfruttata, il matrimonio forzato, l’adozione illegale, il prelievo di organi e, più in generale, le attività illecite che comportano sfruttamento della vittima. Il nuovo reato di approfittamento della vittima Il D.Lgs. 115/2026 introduce inoltre nel Codice penale il nuovo articolo 601.1, rubricato Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta. La disposizione punisce chiunque sfrutti le prestazioni di una persona sapendo che essa è vittima dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, oppure di tratta di persone. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni, oltre alla multa da 500 a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Appare evidente che la scelta normativa amplia il raggio della risposta penale, colpendo non solo le condotte organizzative o gestionali della tratta, ma anche l’utilizzo consapevole delle prestazioni rese dalla vittima. L’impatto sul D.Lgs. 231/2001 Sul fronte della responsabilità degli enti, la novità è rappresentata dall’intervento sull’articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001. Il nuovo reato di approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta viene inserito tra i reati presupposto, con conseguente esposizione dell’ente a sanzioni in caso di commissione del fatto nel suo interesse o vantaggio. In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, applicabili per una durata non inferiore a sei mesi. Quale incidenza per le imprese Le modifiche introdotte dal decreto assumono rilievo anche in chiave preventiva. Nel dettaglio, l’ampliamento delle condotte rilevanti e l’ingresso del nuovo articolo 601.1 c.p. nel catalogo 231 richiedono alle imprese una rinnovata attenzione nella valutazione dei rischi in contesti in cui possono emergere fenomeni di sfruttamento lungo la catena del valore, nei rapporti con fornitori, appaltatori, intermediari o partner commerciali. In tale prospettiva, l’aggiornamento dei Modelli 231, dei protocolli di controllo e delle procedure possono rappresentare uno strumento essenziale per intercettare e prevenire situazioni di rischio, rafforzando al contempo la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. Il D.Lgs. 115/2026 conferma così la progressiva estensione del sistema 231 a fenomeni di criminalità complessa e socialmente sensibili, imponendo agli enti un approccio sempre più attento non solo alla regolarità formale, ma anche alla prevenzione sostanziale di condotte di Terze Parti che possono alimentare gravi forme di sfruttamento.