La confisca per equivalente e il principio della responsabilità solidale al vaglio della Corte EDU

29 Giugno 2026

Con la sentenza del 28 maggio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sui ricorsi proposti da tre cittadini italiani contro lo Stato italiano. La pronuncia affronta la compatibilità con la Convenzione EDU della confisca per equivalente fondata sul principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato.

  1. Le ragioni dei ricorsi

I tre ricorrenti sono stati condannati in Italia per reati diversi commessi in concorso con altri soggetti.

In tutti e tre i casi, i giudici, nel disporre la confisca per equivalente del profitto del reato, hanno applicato il principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato, indipendentemente dalla quota effettivamente percepita.

I ricorrenti hanno lamentato dinanzi alla Corte EDU la violazione dell’articolo 7 della Convenzione (principio di legalità penale – nullum crimen, nulla poena sine lege), sostenendo che la confisca basata sulla responsabilità solidale non avesse una base giuridica prevedibile e che punirli per l’intero provento del reato equivalesse a sanzionarli per la condotta di terzi. Gli stessi hanno inoltre lamentato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (diritto al pacifico godimento dei beni), denunciando la sproporzione della misura rispetto al ruolo ricoperto nella realizzazione delle condotte illecite.

2. La violazione dell’articolo 7 CEDU – Principio di legalità

La Corte ha rilevato che nessuna disposizione legislativa italiana stabilisce chiaramente il principio della responsabilità solidale in materia di confisca per equivalente: l’articolo 322-ter del codice penale non disciplina la situazione in cui vi siano più autori del reato, e l’articolo 110 del codice penale si limita a prevedere che i concorrenti siano sottoposti alla stessa pena, senza disporre che essa sia determinata in un importo complessivo di cui i coautori rispondano in solido.

La Corte ha inoltre osservato che la giurisprudenza nazionale ha visto il susseguirsi di orientamenti contrastanti definitivamente superati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2025.

In assenza di una disposizione chiara e di una giurisprudenza coerente che ne chiarisse il significato, la confisca dell’intero provento del reato basata sulla responsabilità solidale non costituiva una sanzione prevedibile.

La Corte ha altresì evidenziato l’assenza di criteri chiari e prevedibili per la determinazione degli importi da confiscare, lasciando un potere discrezionale indebitamente ampio alle autorità giudiziarie.

La Corte EDU ha dunque ritenuto che la confisca per equivalente fondata sul principio della responsabilità solidale tra concorrenti nel reato è incompatibile con la Convenzione EDU qualora, da un lato, manchi una disposizione legislativa che stabilisca chiaramente tale principio e una giurisprudenza coerente che ne chiarisca portata e limiti e, dall’altro, la misura risulti sproporzionata rispetto agli obiettivi punitivi e riparatori perseguiti – in particolare quando essa ecceda la quota dei proventi effettivamente ottenuti dal singolo condannato, non sia correlata al suo ruolo individuale nella commissione del reato, e trasferisca ingiustificatamente al condannato l’onere di recuperare le quote spettanti ai concorrenti.

In sostanza, la Corte EDU afferma che il principio di legalità penale esige che ogni sanzione – ivi compresa la confisca per equivalente – sia fondata su una base giuridica accessibile e prevedibile nei suoi effetti, e che il principio di proporzionalità impone una valutazione individualizzata della misura ablativa, commisurata al contributo personale di ciascun concorrente e ai proventi da questi effettivamente conseguiti.

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