Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreto legislativo attuativo della legge n. 132/2025 riportante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Di seguito, l’indicazione per punti dei principali temi trattati: A. Schema di decreto attuativo in materia di poteri delle Autorità Nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione Lo schema di decreto fornisce indicazioni in merito all’attività di formazione sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, intesa come alfabetizzazione e presa di coscienza dei rischi derivanti dall’utilizzo di tali strumenti. In particolare, lo schema di decreto declina le regole di utilizzo dell’IA nei percorsi formativi scolastici e universitari, all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, in ambito sanitario e nell’attività professionale. Secondo nodo affrontato riguarda la tutela dei lavoratori e, nello specifico, le modalità di trattamento dei dati e l’assicurazione di un centro decisionale non fondato unicamente sugli output derivanti dall’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda invece l’amministrazione della giustizia, particolare attenzione è riservata all’attività di formazione che deve essere garantita in favore della magistratura in ragione del fatto che l’AI Act ha individuato la giustizia tra gli ambiti a rischio elevato. Infine, lo schema di decreto definisce l’assetto delle autorità nazionali coinvolte nell’attuazione dell’AI Act, ovvero (i) l’AgID, (ii) l’ACN, (iii) la Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS e (iv) il Garante per la Protezione dei dati personali. B. Schema di decreto attuativo in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale Di maggiore interesse in questa sede è il secondo schema di decreto legislativo, il quale impatta sull’amministrazione della giustizia. In primo luogo, il decreto è volto a disciplinare, anche mediante modifiche al codice di procedura penale, i casi e le modalità di utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale di identificazione biometrica in un’ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi. In secondo luogo, viene disciplinata la responsabilità civile per danni cagionati da strumenti di intelligenza artificiale, per i quali è prevista una presunzione di nesso di causalità e di conseguenza un alleggerimento dell’onere probatorio in capo al danneggiato. La tematica di maggiore interesse concerne l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e l’alterazione delle misure di sicurezza adottate, laddove da tale condotta omissiva o commissiva derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Tali condotte, oltre ad essere punite a titolo di dolo, costituirebbero reato anche in caso di colpa grave. Inoltre, il reato di nuova introduzione costituirebbe reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, dal quale dovrebbe derivare l’aggiornamento del risk assessment e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.