Con la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, del 12.02.2026, n. 7563, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i Giudici di legittimità hanno statuito che “ciascuno dei soci di una società semplice, cui è attribuita l’amministrazione disgiunta a norma degli artt. 2257, 2261 e 2266 cod. civ., assume la qualità di datore di lavoro, non potendosi configurare, rispetto a tali compagini sociali, la delega gestoria prevista, ex art. 2381 cod. civ., per le società per azioni o per strutture societarie complesse”. I fatti riguardavano la condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Torino, nei confronti dei soci di una società agricola semplice, nella loro qualità di Datori di Lavoro, per l’infortunio di un lavoratore dipendente. Nei confronti degli imputati venivano individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro. Con la stessa sentenza veniva confermata anche la condanna nei confronti dell’ente in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La difesa degli imputati riteneva sussistente una delega in materia di sicurezza sul lavoro, conferita a uno dei soci e liberatoria per gli altri imputati dal momento che a uno dei soci era conferita la rappresentanza legale della società “ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, degli adempimenti connessi alla disciplina del lavoro e degli altri adempimenti amministrativi“. Si evidenziava che lo stesso aveva la rappresentanza legale della società anche in relazione agli adempimenti relativi alla disciplina del lavoro. La Corte di Cassazione, nel ritenere che nel caso di specie ciascuno dei soci avesse la qualifica di Datore di Lavoro ha precisato che la disciplina delle società semplici prevede: – “che salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (art. 2257 cod. civ.); – che i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato (art. 2261 cod. civ.); – che in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascuno dei soci e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266 cod. civ.). Nelle società semplici, dunque, Datore di Lavoro – e perciò titolare della posizione di garanzia collegata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti – è ciascuno dei soci cui è attribuita l’amministrazione disgiunta”. Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tutti i soci della società agricola semplice, amministratori con poteri di firma disgiunta, fossero Datori di Lavoro di fatto e di diritto.