Responsabilità degli enti e sequestro preventivo: la Cassazione sul dovere di motivazione autonoma del fumus dell’illecito ex D.lgs. 231/2001

30 Aprile 2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13414 del 2026, si è pronunciata in relazione all’onere motivazionale ricadente in capo al Giudice per le Indagini Preliminari in qualità di giudice che dispone il sequestro nei confronti dell’ente.

1. Il caso

La vicenda in esame trae origine da un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano in data 26 settembre 2025 nei confronti di una Società. Il provvedimento era stato adottato nell’ambito di un procedimento penale nel quale all’ente veniva contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato previsto dall’art. 25-octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati presupposto di riciclaggio ascritti a persone fisiche ritenute riconducibili all’ente medesimo.

Il sequestro preventivo era stato dunque disposto sul presupposto che i reati di riciclaggio contestati ai soggetti apicali o dipendenti della Società avessero generato un profitto in capo all’ente, rendendo necessaria l’adozione della misura cautelare.

Con ordinanza pronunciata il 28 ottobre 2025 il Tribunale di Milano in qualità di giudice del riesame ha parzialmente riformato il provvedimento di sequestro limitatamente all’importo del profitto soggetto a sequestro, rideterminandolo in euro 4.478.275,00, mentre ha confermato nel resto l’impianto cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus commissi delicti dell’illecito amministrativo che il periculum in mora.

Avverso tale ordinanza la Cocietà ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge sia in relazione ai presupposti applicativi della responsabilità dell’ente sia in relazione all’adeguatezza del vaglio cautelare operato dal Tribunale del Riesame.

2. Il ricorso

Con il primo motivo la difesa ha dedotto la violazione dell’art. 5 del D.lgs. 231/2001 e degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, del codice di procedura penale.

In particolare, la difesa ha eccepito la totale assenza, nel decreto di sequestro del GIP, di qualsivoglia motivazione in ordine al requisito dell'”interesse o vantaggio” dell’ente, che costituisce presupposto indefettibile e autonomo per la configurazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato.

Secondo la difesa, il provvedimento del GIP si limitava a descrivere le condotte di riciclaggio ascritte alle persone fisiche e a registrare la mancanza di modelli organizzativi adeguati, senza tuttavia spiegare per quale ragione quei reati avrebbero dovuto ritenersi commessi nell’interesse o a vantaggio della società. A fronte di tale lacuna, il Tribunale del Riesame avrebbe sopperito alle carenze motivazionali, integrando il provvedimento con autonome considerazioni, in violazione del consolidato principio per cui il giudice del riesame non può supplire a una motivazione del tutto mancante ma può solo valutare quella effettivamente addotta dal GIP.

A ulteriore sostegno della propria tesi, la difesa evidenziava elementi fattuali significativi: i valori oggetto delle contestazioni erano stati rinvenuti presso le abitazioni private delle persone fisiche indagate, e non nella disponibilità dell’ente e le perquisizioni eseguite presso la sede della Società avevano dato esito negativo. Tali circostanze, secondo la ricostruzione fornita dalla difesa, dovevano necessariamente essere valutare nel senso che i dipendenti avevano agito nel proprio esclusivo interesse.

Con il secondo motivo la difesa ha censurato la motivazione del provvedimento di sequestro anche sotto il profilo del periculum in mora. In particolare, la difesa ha evidenziato l’assenza di un collegamento concreto e specifico tra i beni sottoposti a sequestro e le esigenze cautelari asseritamente perseguite.

3. La decisione della Corte

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente rispetto alle residue censure e ha disposto l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano che del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, con conseguente ordine di immediata restituzione di quanto sequestrato alla Società ricorrente.

La Corte ha preso le mosse da una ricostruzione puntuale dei poteri del giudice del riesame in materia di misure cautelari reali, richiamando il principio in forza del quale Tribunale del Riesame esercita un controllo sulla motivazione del provvedimento genetico, ma non può in alcun caso sostituirsi al giudice che lo ha emesso, integrando o supplendo a una motivazione del tutto assente.

Concentrandosi poi sull’autonomia della responsabilità dell’ente, la Cassazione ha sottolineato che la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 non costituisce una conseguenza automatica o riflessa del reato presupposto: essa richiede un accertamento autonomo e specifico in ordine alla sussistenza del criterio di imputazione oggettiva — l’interesse o il vantaggio dell’ente — e alla c.d. “colpa di organizzazione”. Ne discende che il sequestro preventivo disposto nei confronti dell’ente deve essere sorretto da una motivazione che dia conto, in modo concreto e non meramente astratto, del fumus dell’illecito amministrativo, distinto e ulteriore rispetto alla valutazione del reato delle persone fisiche.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il decreto del GIP presentava una lacuna insanabile: pur descrivendo nel dettaglio le condotte contestate alle persone fisiche e pur dando atto della mancanza di modelli organizzativi, il provvedimento era del tutto privo di qualsiasi motivazione sulla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente. In altri termini, il GIP non aveva spiegato in che modo o per quale ragione i reati di riciclaggio avrebbero dovuto ritenersi compiuti nell’interesse o a vantaggio della società, né aveva valutato gli elementi fattuali — tra cui il rinvenimento dei valori presso le abitazioni private degli indagati e l’esito negativo delle perquisizioni svolte presso la sede societaria — che potevano orientare in senso contrario tale giudizio.

Trattandosi di una motivazione del tutto assente — e non solo insufficiente o lacunosa — il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto annullare il decreto di sequestro e disporre la restituzione dei beni sequestrati.

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