Lotta alla corruzione: la Direttiva UE approvata dal Parlamento europeo

8 Aprile 2026

Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo quadro normativo armonizzato per combattere la corruzione in tutta l’Unione. Questa Direttiva sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Una definizione comune di reato

Per la prima volta, l’UE stabilisce definizioni comuni per una vasta gamma di reati che tutti gli Stati membri dovranno perseguire penalmente se commessi intenzionalmente:

  • Corruzione nel settore pubblico e privato: criminalizzazione sia della corruzione attiva che passiva.
  • Appropriazione indebita e traffico di influenze: puniti i funzionari che distolgono fondi o chi promette influenza impropria su decisioni pubbliche in cambio di vantaggi.
  • Esercizio illecito di funzioni: riguarda gravi violazioni della legge commesse da funzionari pubblici per ottenere vantaggi indebiti.
  • Arricchimento mediante corruzione e occultamento: nuove fattispecie per colpire il pubblico funzionare che acquisisce, detiene o utilizza beni sapendo che derivano da corruzione commessa da un altro pubblico funzionario.
  • Intralcio alla giustizia: puniti violenza, minacce o induzione al falso nei procedimenti per corruzione.
  • Occultamento: reprime le condotte di occultamento o dissimulazione della vera natura, provenienza o proprietà di beni o diritti provenienti dalla commissione di reati corruttivi.

Sanzioni più severe e armonizzate

La Direttiva introduce livelli minimi per le pene massime detentive, assicurando che la corruzione non trovi “rifugio” in giurisdizioni più indulgenti. Oltre alla reclusione, sono previste sanzioni accessorie sia pecuniarie sia interdittive, come l’esclusione dai finanziamenti pubblici o il divieto di ricoprire cariche pubbliche.

Responsabilità delle persone giuridiche

Gli Stati membri devono altresì garantire meccanismi di responsabilità delle persone giuridiche per i reati descritti nella Direttiva, prevedendo sanzioni sia pecuniarie (il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata), sia di diversa natura proporzionate alla gravità della condotta.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, la Direttiva richiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché il livello delle stesse non sia inferiore:

  • Per i reati di corruzione e appropriazione indebita: al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio precedente o, alternativamente, a un importo corrispondente a 40.000.000 di euro;
  • Per i reati di intermediazione illecita, intralcio alla giustizia e arricchimento mediante corruzione: al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell’esercizio precedente o, alternativamente, a un importo corrispondente a 24.000.000 di euro.

Misure preventive

Le nuove norme non si limitano alla repressione dei fenomeni corruttivi, ma puntano anche sulla prevenzione:

  • Campagne di informazione e sensibilizzazione: gli Stati devono disporre di misure adeguate a sensibilizzare il pubblico e il settore privato sull’impatto e sugli effetti nocivi della corruzione, nonché organizzare formazioni aggiornate ai propri funzionari e alle autorità di contrasto e giudiziarie.
  • Strategie nazionali: adottate e pubblicate dagli Stati membri in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, devono stabilire obiettivi, priorità e misure per conseguire gli obiettivi.
  • Organismi indipendenti: gli Stati devono dotarsi di unità specializzate con risorse adeguate a prevenire e reprimere i reati.
  • Standard di integrità: promozione di codici di condotta, norme sulla trasparenza, sui conflitti di interessi e sulle c.d. “porte girevoli”.
  • Tutela dei whistleblower: la protezione per chi segnala corruzione viene estesa e rafforzata, conformemente agli standard UE esistenti.

Cooperazione rafforzata

La Direttiva prevede un rafforzamento della cooperazione, scambio di informazione e coordinamento tra autorità nazionali e organismi UE, tra cui OLAF, Procura europea, Europol ed Eurojust.

Gli Stati membri dovranno inoltre pubblicare ogni anno dati comparabili e leggibili, per migliorare la trasparenza e il processo decisionale basato sull’evidenza.

Prossime tappe e recepimento

La Direttiva dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla (36 mesi per le disposizioni su valutazione dei rischi e strategie nazionali).

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