La colpa in organizzazione quale presupposto per la responsabilità dell’Ente

2 Aprile 2026

Con sentenza n. 8397 depositata lo scorso 4 marzo, la Corte di Cassazione, nell’ambito di una vicenda relativa a un infortunio sul lavoro, ha ribadito il contenuto della colpa in organizzazione che deve essere accertata in capo all’Ente per poter riconoscere una sua responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, il giudice del gravame era giunto a confermare la responsabilità della Società già condannata in primo grado per violazione dell’art. 590 c.p. e dunque dell’illecito amministrativo 25 septies D.lgs. 231/2001.

In particolare, l’infortunio derivato a un giovane tirocinante era dipeso dalla rimozione di una barriera di protezione presente su un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, operata dallo stesso malcapitato che nel tentativo di far ripartire la macchina che si era inceppata, aveva aperto la citata barriera posta sul lato destro della stessa, inserito le proprie mani all’interno del macchinario e riportato così un’amputazione parziale delle falangi di alcune dita.

Nel corso dell’istruttoria erano poi emersi diversi elementi dirimenti nel riconoscimento della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 della Società, tra cui la mancata adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la mancata vigilanza sull’operato del soggetto rimasto infortunato e che era solamente un tirocinante nonché la mancata formazione di quest’ultimo relativamente all’utilizzo del macchinario.

Sulla scorta di tali elementi, i giudici di primo grado e successivamente del gravame hanno riconosciuto la responsabilità dell’Ente.

La decisione è stata poi portata all’attenzione della Corte di Legittimità sia in punto sanzionatorio sia in tema di responsabilità.

A tal proposito la Corte, evidenziando la necessità di accertare la colpa in organizzazione in capo all’Ente non essendo sufficiente le mancata adozione di un Modello di Organizzazione per giungere a una pronuncia di condanna, ne ha sottolineato i connotati.

Invero, nel caso di specie, la colpa dell’Ente è stata riconosciuta nell’omessa adozione di quegli “accorgimenti preventivi” che avrebbero consentito alla Società di prevenire il rischio di realizzazione dei reati della specie di quello poi in concreto verificatosi.

Tale omissione, idonea a fondare quel deficit di organizzazione richiesto in sede di accertamento della responsabilità dell’Ente, deve essere poi riconducibile alla violazione di una determinata regola cautelare.

In tal senso, la colpa in organizzazione, normativamente intesa, deve essere ricondotta a una violazione colpevole – cioè rimproverabile – in capo all’Ente, di una norma cautelare, pur ammettendo che lo stesso pur prevedendo l’evento, non ne volesse la realizzazione.

Precisamente, la disattivazione del meccanismo di sicurezza volto proprio a bloccare l’attività del macchinario in caso di inceppamento costituisce la violazione di una norma cautelare volta – analogamente a quanto si accerta in tema di elemento soggettivo della colpa per le persone fisiche – a evitare il rischio di realizzazione dell’evento poi occorso.

A ciò si aggiunga, che tale omissione (la disattivazione) ha poi in concreto comportato un vantaggio per l’ente dovuto alla mancata interruzione dell’attività e dunque a un incremento della produttività in aggiunta, peraltro, a un risparmio di tempi e costi relativamente alla formazione del tirocinante.

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