La Corte di Cassazione chiarisce i contorni dell’ostacolo ai controlli ambientali

27 Marzo 2026

La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 6294 del 2026 ha chiarito il discrimine tra il reato di impedimento del controllo in materia ambientale disciplinato dall’art. 452-septies c.p., anche presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e la contravvenzione prevista dall’art. 137 co. 8 D.lgs. 152/2006 in materia di scarichi.

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Il titolare di una società operante nel settore degli spurghi era stato condannato per il delitto di cui all’art. 452-septies c.p. per avere impedito e ostacolato l’attività di controllo ambientale svolta dal gestore del servizio idrico integrato per numerosi comuni lombardi.

A fronte della sentenza di condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Milano, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in cassazione reiterando quanto eccepito in sede di merito, ovvero la carenza di legittimazione del gestore del servizio idrico a costituirsi parte civile e l’errata qualificazione giuridica del fatto.

Per quanto concerne la legittimazione a costituirsi parte civile, la Corte ha ribadito che il delitto di cui all’art. 452-septies c.p. tutela, in via diretta, il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ambientale e, solo in via mediata, il bene finale dell’ambiente. Di conseguenza, il danno risarcibile — anche in forma non patrimoniale — può riguardare anche enti pubblici o a partecipazione pubblica cui tali funzioni siano concretamente riferibili, purché sussista uno «specifico e stringente collegamento» tra l’ente e l’interesse tutelato.

In relazione al secondo tema evidenziato dal ricorrente, la Corte ha confermato una lettura estensiva ma rigorosa delle condotte tipiche previste dall’art. 452-septies c.p., sottolineando come il delitto ricomprenda non solo il diniego formale di accesso, ma qualunque condotta idonea a intralciare, eludere o compromettere l’attività di vigilanza. Nel caso oggetto del ricorso, la sequenza comportamentale dell’imputato — dalle giustificazioni pretestuose fino alla sottrazione fisica degli strumenti di controllo — viene qualificata come condotta ostruzionistica plurima, idonea a determinare un danno o, quanto meno, pericolo concreto per l’efficacia dei controlli.

Da tale ricostruzione deriva il netto confine tra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 452-septies c.p. e la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 137 co 8 D.lgs. 152/2006. Tale contravvenzione, infatti, può trovare residuale applicazione solo nelle ipotesi in cui il titolare dello scarico non consenta l’accesso senza che ne derivi l’intralcio o l’elusione dell’attività di controllo, oppure quando la condotta sia ascrivibile a colpa

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