Reato di inquinamento ambientale: condotte rilevanti ai fini dell’integrazione del fatto illecito

13 Marzo 2026

L’articolo 452 bis del codice penale, in materia di inquinamento ambientale, dispone che:

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

***

La norma punisce, dunque, chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna. Il reato può essere posto in essere sia con una azione, sia con una omissione e la norma non definisce le possibili condotte sanzionabili ma punisce il verificarsi dell’evento dannoso di danno ambientale.

La condotta è abusiva nella misura in cui venga posta in essere in violazione di norme statali/regionali o autorizzazioni amministrative.

Sull’elemento dell’abusività richiesto per il reato di inquinamento ambientale, la suprema Corte ha affermato che la condotta “abusiva”, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative” (Sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732, in C.E.D. Cass., n. 273565-01).

Si può trattare, ad esempio, di scarico abusivo, di immissioni oltre i limiti, di gestione illecita di rifiuti o abbandono degli stessi.

La norma precisa, inoltre, che la compromissione o il deterioramento debbono essere significativi e misurabili.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che “è reato di danno integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l’oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un’attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare” (Sez. III, 4 gennaio 2023, n. 17400, in C.E.D. Cass., n. 284557).

***

Con riferimento a tale reato una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, sez. III, dell’11.02.2026, n. 7066 ha chiarito che “In tema di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p., la sussistenza delle condotte di “deterioramento” o “compromissione” significativi e misurabili dell’ambiente non richiede necessariamente specifici accertamenti tecnici, potendo l’evento essere desunto dalle concrete circostanze di fatto, quando immediatamente e agevolmente percepibili”, essendo dunque valutabile il danno ambientale anche in assenza di specifici accertamenti tecnici.

E ancora, si tratta di “un reato di danno, la cui prova non richiede l’espletamento di accertamenti tecnici, essendo sufficiente il riscontro empirico delle conseguenze negative della condotta” (Cassazione penale sez. III, 13/02/2025, n. 12514).

La sentenza da ultimo citata chiarisce inoltre che “l’attenuante del ravvedimento operoso può essere integrata solo da condotte riparatorie che si siano tradotte in un concreto aiuto all’ambiente”.

Sul punto si precisa inoltre che il reato di cui all’ 452-bis c.p. è reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross