Nella recente sentenza n. 7563 depositata lo scorso 25 febbraio, la quarta sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in merito alla responsabilità amministrativa di una società agricola semplice per un incidente ai danni di un lavoratore, ha ribadito alcuni importati principi relativi all’accertamento del vantaggio dell’ente nei reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il procedimento penale scaturiva dall’incidente mortale avvenuto all’interno del capannone dell’azienda agricola, adibito a stoccaggio del fieno. In base alla ricostruzione giudiziale dei fatti, il lavoratore sarebbe stato investito da un trattore (guidato dal socio datore di lavoro della società) durante una manovra in retromarcia, così perdendo la vita. Nei confronti degli imputati (soci e datori di lavoro), condannati nei due gradi di merito, sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra cui in particolare: La corte d’appello ha confermato altresì la condanna irrogata in primo grado nei confronti dell’ente, ritenendo sussistente una colpa in organizzazione che avrebbe consentito il verificarsi dell’evento mortale. La difesa dell’ente, ricorrendo avverso la sentenza di appello, oltre ad osservare che la causa dell’evento dovesse ricondursi all’incauto operato del conducente del mezzo e non ad un difetto organizzativo, evidenziava l’insussistenza nel caso di specie di un risparmio di spesa apprezzabile, posto che la predisposizione di strisce, cartelli verticali e dossi avrebbe comportato un minimo impegno di spesa. Ebbene, in relazione a questo specifico motivo di ricorso, la Cassazione ha avallato le argomentazioni dei giudici di merito secondo le quali “il concreto risparmio derivato all’ente dalla violazione delle norme di prevenzione non era limitato al solo costo del posizionamento di strisce e cartelli all’interno del fienile, ma anche al costo dello studio per la realizzazione del piano di viabilità e per la conseguente informazione e al costo per l’attuazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate”. La stessa giurisprudenza di legittimità, d’altronde, – aggiunge la Corte di cassazione – ha ritenuto che “il vantaggio per l’ente possa essere ricollegato anche all’omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza dei corsi, sono distolti dall’attività lavorativa”.