La confisca per equivalente nei reati tributari: limiti di applicabilità in caso di concorso di persona

27 Febbraio 2026

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6287 depositata il 17 febbraio 2026 ha affermato che

nel caso di delitti in materia di dichiarazione commessi in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti di uno o più autori delle condotte criminose, purché entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e nel rispetto del divieto di duplicazione del vincolo, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo”.

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Il caso in esame trae origine da un procedimento cautelare concernente l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente per aver concorso alla realizzazione di plurime condotte integranti il reato di dichiarazione fraudolenza mediante l’uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti.

Di particolare interesse è il secondo motivo di ricorso presentato dall’indagato e le conseguenti considerazioni formulate dai giudici di legittimità.

Nello specifico, la difesa del ricorrente ha denunciato la violazione di legge in relazione agli artt. 12-bis d.lgs. 74/2000 e 322-ter c.p.p., per aver erroneamente applicato il criterio solidaristico in tema di sequestro preventivo per equivalente, escluso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13783 del 26 settembre 2024.

I giudici di legittimità, nel rigettare le doglianze avanzate dal ricorrente, hanno posto l’attenzione sulle peculiarità che differenziano la confisca disposta in relazione al reato tributario ex art. 2 D.lgs. 74/2000 e la confisca del prodotto, prezzo o profitto del reato in caso di concorso nel reato (non tributario), in relazione alla quale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Nello specifico, le Sezioni Unite avevano statuito il seguente principio di diritto:

«la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti»

Ebbene, i giudici di legittimità, pur confermando la correttezza del principio di diritto statuito con sentenza del 2024, hanno escluso che lo stesso possa essere applicato in via analogica anche alla confisca per reati tributari.

In particolare, il collegio ha evidenziato che:

  1. il caso affrontato dalle Sezioni Unite riguardava un reato comune (non tributario) a fronte del quale il profitto era stato materialmente e direttamente conseguito dai concorrenti nel reato;
  2. il caso oggetto di ricorso riguardava, invece, il reato di dichiarazione fraudolenta, il cui profitto consiste in un risparmio di spesa per un soggetto distinto da quello che ha concretamente commesso la condotta illecito, l’ente giuridico, che non comporta un arricchimento diretto e automatico per gli autori materiali.

Ciò comporta, ad opinione dei giudici di legittimità, la possibilità di derogare al principio antisolidaristico affermato dalle Sezioni Unite, ben potendo applicare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti anche di solo uno dei concorrenti nel reato e anche per l’intero importo dell’evasione, a condizione che non vi sia una duplicazione ablativa.

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