In tema di responsabilità del Datore di Lavoro o del Delegato per le ipotesi di infortunio sul lavoro appaiono rilevanti due recentissime pronunce che pervengono a soluzioni diverse, tracciando ancora una volta una linea di confine tra responsabilità dei soggetti apicali ed esclusione della stessa. La prima delle pronunce è la recente sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. IV, del 14.01.2026, n. 3336, che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, chiarisce che “il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall’obbligo, non delegabile, di verificarne l’adeguatezza e la completezza con riferimento a tutti i rischi concretamente connessi alle lavorazioni svolte, ai sensi degli artt. 17 e 28 d.lg. n. 81/2008. Inoltre, la condotta imprudente del preposto o del lavoratore non interrompe il nesso causale né assume carattere abnorme o eccentrico qualora si collochi nell’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare mediante adeguata previsione, formazione, informazione e vigilanza”. Di contro, come ha statuito il Tribunale Potenza, con la sentenza del 27.10.2025, n. 1059, “non può ritenersi sussistente la penale responsabilità de datore di lavoro per le lesioni riportate dal dipendente all’ interno dell’ azienda, nel caso in cui le medesime lesioni non siano riconducibili ad una mancata formazione in tema di sicurezza del dipendete ovvero mancata predisposizione delle misure di sicurezza, bensì siano da connettere ad una manovra accidentale ed imprudente del lavoratore/persona offesa”. Solo, dunque, la corretta e completa previsione dei rischi all’interno del DVR, l’aggiornamento dello stesso, una costante attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, possono escludere la responsabilità degli apicali per le ipotesi di infortunio.