Nella recente sentenza n. 2941/2026, la terza sezione della Corte di cassazione ha applicato l’art. 22 D.lgs. 231/2001 che disciplina il regime di prescrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso formulato dal Procuratore Generale avverso la sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti dell’ente per intervenuta prescrizione dell’illecito contestato ex art. 25-undecies D.lgs. 231/01. Secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione (anche) dell’illecito amministrativo, in violazione dell’art. 22 D.lgs. 231/01. La norma violata stabilisce che: 1) le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato (comma 1); 2) interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione delle misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59 (comma 2); 3) per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3); 4) se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (comma 4). Nel caso oggetto di giudizio, la contestazione dell’illecito era avvenuta in un momento antecedente rispetto al decorso del termine di prescrizione e, di conseguenza, trova applicazione il comma 4 dell’art. 22, così dovendosi ritenere che, alla data della pronuncia impugnata, l’illecito amministrativo non fosse prescritto.