Gestione illecita di rifiuti: il no della Cassazione agli automatismi nella responsabilità degli enti

13 Gennaio 2026

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39458 depositata il 9 dicembre 2025 ha ribadito il seguente principio di diritto

la sentenza che afferma la responsabilità dell’ente per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza deve accertare se la condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante abusando della propria posizione rientri nell’ambito di operatività dell’ente.

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La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma di quanto statuito dal Tribunale di Genova, ha confermato

  1. la responsabilità penale del legale rappresentante dell’ente in relazione al reato di cui all’art. 137 D.lgs. 152/2006 per aver effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
  2. la responsabilità amministrativa da reato dell’ente in relazione all’art. 25-undecies co. 2 lett. b) D.lgs. 231/2001, non avendo adottato un Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Limitatamente a quanto di interesse in questa sede, la difesa dell’ente ha presentato ricorso per cassazione evidenziando che:

  1. la sentenza non ha dato idonea motivazione in ordine alla riconducibilità alla società dei materiali ivi rinvenuti e alla natura di rifiuto;
  2. la sentenza oggetto di impugnazione non ha motivato in ordine al vantaggio o all’interesse di cui avrebbe beneficiato l’ente come conseguenza del reato commesso dal legale rappresentante.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla parte in cui è stata eccepita la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vantaggio o dell’interesse dell’ente come conseguenza connesso al reato presupposto commesso dal legale rappresentante.

Nello specifico, la sentenza riscostruisce come i giudici di merito abbiano fatto mero riferimento ad un “palese risparmio di spesa”, dal quale è stato dedotto che il legale rappresentante “ha agito (…)  nell’interesse dell’ente”, senza motivare le ragioni per cui il risparmio di spesa costituisca o meno un vantaggio o un interesse per l’ente.

Secondo gli Ermellini, la sentenza di merito avrebbe dovuto invece illustrare le ragioni per cui la gestione illecita dei rifiuti (attribuita al legale rappresentate) fosse riferibile all’ente e di conseguenza le ragioni per cui la Società avrebbe dovuto dotarsi delle necessarie autorizzazioni alla gestione dei rifiuti.

In conclusione, la Corte di cassazione ribadisce che “il profilo del vantaggio o dell’interesse dell’ente è un presupposto per l’affermazione della responsabilità amministrativa a norma del D.lgs. n. 231 del 2001, atteso il chiaro disposto dell’art. 5 d.lgs. 231/2001” dovendo di conseguenza essere oggetto di specifica motivazione da parte dei giudici di merito.

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