La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39458 depositata il 9 dicembre 2025 ha ribadito il seguente principio di diritto la sentenza che afferma la responsabilità dell’ente per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza deve accertare se la condotta illecita posta in essere dal legale rappresentante abusando della propria posizione rientri nell’ambito di operatività dell’ente. *.*.* La Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma di quanto statuito dal Tribunale di Genova, ha confermato Limitatamente a quanto di interesse in questa sede, la difesa dell’ente ha presentato ricorso per cassazione evidenziando che: I Giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla parte in cui è stata eccepita la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di un vantaggio o dell’interesse dell’ente come conseguenza connesso al reato presupposto commesso dal legale rappresentante. Nello specifico, la sentenza riscostruisce come i giudici di merito abbiano fatto mero riferimento ad un “palese risparmio di spesa”, dal quale è stato dedotto che il legale rappresentante “ha agito (…) nell’interesse dell’ente”, senza motivare le ragioni per cui il risparmio di spesa costituisca o meno un vantaggio o un interesse per l’ente. Secondo gli Ermellini, la sentenza di merito avrebbe dovuto invece illustrare le ragioni per cui la gestione illecita dei rifiuti (attribuita al legale rappresentate) fosse riferibile all’ente e di conseguenza le ragioni per cui la Società avrebbe dovuto dotarsi delle necessarie autorizzazioni alla gestione dei rifiuti. In conclusione, la Corte di cassazione ribadisce che “il profilo del vantaggio o dell’interesse dell’ente è un presupposto per l’affermazione della responsabilità amministrativa a norma del D.lgs. n. 231 del 2001, atteso il chiaro disposto dell’art. 5 d.lgs. 231/2001” dovendo di conseguenza essere oggetto di specifica motivazione da parte dei giudici di merito.