Violazione delle misure restrittive dell’Unione: i nuovi reati e le modifiche al D.lgs. 231/2001

12 Gennaio 2026

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 211/2024, che entrerà in vigore il prossimo 26 gennaio e che dà attuazione alla direttiva 2024/1226/UE relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.

Tra le novità più rilevanti si segnalano le modifiche al Libro II del Codice penale, attraverso l’introduzione del Capo I-BIS rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.

All’interno del Capo I-BIS sono disciplinate le nuove fattispecie delittuose di Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-bis c.p.), Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea (art. 275-ter c.p.), Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.), Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-quinquies c.p.).

I neo-introdotti reati sono stati altresì inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l’aggiunta nel D.lgs. 231/2001 dell’art. 25-octies.2.

Il legislatore è altresì intervenuto sul meccanismo di determinazione della pena pecuniaria da irrogare in caso di condanna dell’ente, aggiungendo all’art. 10 D.lgs. 231/2001 il comma 3-bis, in base al quale “Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata  per ciascun illecito, del fatturato  globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio  finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria.  Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito”.

Il riferimento ai nuovi reati contenuti nel Capo I-BIS del Codice penale è stato, infine, inserito anche nel D.lgs. n. 24/2023, garantendo l’applicazione delle misure di protezione previste dalla normativa whistleblowing anche alle persone che segnalano violazioni di tali norme.

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross