La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 34072 del 17 ottobre 2025 si è pronunciata in merito alla non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 D.lgs. 74/2000. Il procedimento trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una Società, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado limitatamente al reato di cui all’art. 10 D.lgs. 74/2000 per aver occultato o distrutto una serie di fatture emesse per le quali era previsto l’obbligo di conservazione. Il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà della motivazione della sentenza in quanto in parte della sentenza la Corte territoriale ha constatato la particolare tenuità del fatto residuo accertato, prosciogliendo l’appellante ai sensi dell’art. 131-bis c.p., mentre in altra parte della decisione ha escluso la non punibilità in considerazione del fatto che la condotta è consistita in “una serie di altre condotte connotate da una elevata decettività fraudolenta, sebbene non punibile in quanto sotto soglia, e la commissione di altre condotte censurabili sotto il profilo amministrativo, non consente di ritenere la particolare tenuità dell’offesa arrecata dall’ imputato al bene protetto dalla norma da lui violata”. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Ad opinione della Corte, la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la particolare tenuità per una parte delle condotte contestate, non ha dato seguito a tale affermazione né nella motivazione né nel dispositivo, confermando invece la decisione di primo grado, salvo per la derubricazione di alcune condotte e il relativo proscioglimento. In particolare, la Corte d’appello di Milano ha escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in funzione del fatto che “una siffatta condotta si inserirebbe in un articolato comportamento comprensivo di altre condotte, tuttavia penalmente irrilevanti in quanto aventi solo rilievo amministrativo, in relazione alle quali il prevenuto non avrebbe tenuto, post factum, comportamenti virtuosi” da valutarsi nell’ottica della non punibilità del fatto. La Corte di Cassazione, valorizzando il formante giurisprudenziale in forza del quale ai fini della valutazione del comportamento abituale ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., non si deve tener conto dei reati estinti per esito positivo del procedimento speciale, mentre possono rilevare quelli estinti per prescrizione, ha concluso che nella valutazione degli elementi idonei a legittimare il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto non devono essere prese in considerazione condotte che non hanno alcuna rilevanza penale, bensì puramente amministrativa. Inoltre, è errato escludere la particolare tenuità del fatto per la ritenuta non irrilevanza dell’offesa: se l’offesa fosse davvero irrilevante, il fatto sarebbe insussistente, non solo non punibile. Infine, ad opinione della Corte, non è rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., né la mancata ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, né il mancato ristoro del danno, soprattutto se tale danno non è stato quantificato nel processo. Alla luce di tali considerazioni i Giudici di legittimità hanno ritenuto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuova valutazione.