Si segnala l’ordinanza n. 39336 del 4 dicembre 2025 della Corte di cassazione che, sulla scia della sentenza n. 8369 del 2025, ha ribadito il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva nulla la chiamata in giudizio dell’ente mediante decreto di citazione diretta a giudizio. Il precedente orientamento giurisprudenziale considerava legittimo il provvedimento con cui i giudici di merito dichiaravano la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dell’ente. Tale orientamento si fondava sul dato letterale dell’art. 59 D.lgs. 231/2001 che disciplina le modalità di contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato nei confronti dell’ente. In particolare, il primo comma dell’art. 59 richiama specificamente gli atti di contestazione del reato indicati nel primo comma dell’art. 407-bis c.p., il quale, a sua volta, indica quali mezzi di esercizio dell’azione penale (i) gli atti previsti per i riti speciali disciplinati dal Libro VI del codice di procedura penale e (ii) la richiesta di rinvio a giudizio, ma non il decreto di citazione diretta a giudizio disciplinato nel Libro VIII del codice di rito. L’assenza di un esplicito rischiamo al decreto di citazione diretta a giudizio ha a lungo indotto i giudici a ritenere nulla la chiamata in giudizio dell’ente mediante tale modalità di esercizio dell’azione penale. Ebbene, i giudici di legittimità, operando una lettura sistemica dell’art. 59 D.lgs. 231/2001 hanno statuito che, nonostante manchi uno specifico riferimento al decreto di citazione diretta a giudizio, non è esclusa la possibilità per il Pubblico Ministero di esercitare l’azione penale mediante citazione diretta a giudizio nel caso in cui tale istituto sia previsto per la vocatio in ius dell’autore del reato presupposto. I giudici di legittimità hanno dunque ribadito il principio della trattazione unitaria del procedimento nei confronti dell’autore del reato presupposto e del procedimento nei confronti dell’ente per l’illecito amministrativo dipendente da reato.