La IV Sezione della Corte di Cassazione è tornata a chiarire il concetto di vantaggio quale presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2001, per giungere a una sentenza di condanna dell’Ente. La vicenda portata all’attenzione della Corte ha riguardato un incidente verificatosi nello svolgimento della mansione lavorativa ai danni di un dipendente rimasto per questo inabile al lavoro per la durata di 60 giorni. Nel corso delle indagini successive al citato incidente era emersa la violazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza Sul Lavoro nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa svolta dal dipendente coinvolto. Per tali motivi, l’Amministratore Unico della Società interessata era stato poi coinvolto nella conseguente vicenda giudiziaria ove era stato condannato per il reato di cui all’art. 590 c.p. a fronte della colposa omissione delle manutenzioni effettuate in relazione all’attività svolta dal lavoratore rimasto infortunato. Conseguentemente, alla base della sentenza di condanna emessa nei primi gradi di giudizio, era stato posto il riconoscimento sia del requisito oggettivo dell’interesse e/o vantaggio derivante alla Società dall’omessa manutenzione – grazie alla quale l’Ente aveva ottenuto un risparmio economico – sia del requisito soggettivo della colpa in organizzazione. In merito a tale secondo requisito, i Giudici dei primi gradi di giudizio avevano evidenziato come l’attività svolta dal lavoratore coinvolto nell’incidente non fosse stata adeguatamente valutata nel corso dell’attività di risk assessment tanto che la Società non aveva provveduto alla calendarizzazione dell’attività manutentiva e all’inserimento di tale attività nel Documento di Valutazione Rischi. Ha proposto ricorso la Difesa evidenziando l’erronea valutazione effettuata nei primi gradi di giudizio in relazione al riconoscimento dei presupposti oggettivi e soggettivi. In particolare, per quanto riguarda il requisito del vantaggio riconosciuto sulla base del risparmio economico che sarebbe derivato alla Società dalle omesse manutenzioni dell’attività lavorativa interessata dall’infortunio, la Difesa ha evidenziato la totale mancanza del raggiungimento della prova. Nello specifico, la stessa ha sottolineato come anche il Giudice di primo grado avesse escluso di procedere con la confisca del profitto stante “la mancata prova in ordine al quantum” del vantaggio percepito dall’Ente. Pertanto, secondo la Difesa, non essendo stato quantificato il vantaggio ricevuto dall’Ente, non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale presupposto oggettivo. Tali doglianze difensive non sono state accolte dalla Corte, la quale ha ribadito come, ai fini del riconoscimento della sussistenza del vantaggio a favore dell’Ente, non sia necessaria la quantificazione esatta dello stesso. Secondo la Corte, infatti, nei reati colposi ove il vantaggio deve essere valutato in relazione alla condotta e non all’evento, tale criterio oggettivo “è integrato anche da un esiguo ma oggettivamente apprezzabile risparmio di spesa collegato all’inosservanza, pur non sistematica, della cautele per la prevenzione degli infortuni riguardante un’area rilevante del rischio aziendale”. È sufficiente dunque riconoscere l’esistenza di un vantaggio economico, pur non quantificabile, per ritenere sussistente la responsabilità dell’Ente. Nel caso di specie, dunque, pur non essendo stato quantificato economicamente il vantaggio derivato alla Società dalle omesse manutenzioni nell’attività lavorativa nell’ambito della quale si è poi verificato l’incidente, è chiaro che le stesse abbiano comportato un apprezzabile risparmio di spesa per l’ente fondando così una sua responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.