Si segnala l’avvenuta approvazione in Senato del Disegno di Legge n. 1519 in materia di “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Tra le novità introdotte dalla legge, che per l’approvazione definitiva deve ancora passare dinnanzi alla Camera dei Deputati, quelle che rilevano sul piano penale riguardano principalmente il titolo VIII del libro secondo del Codice Penale, la cui rubrica viene riformulata in “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare”. Rileva, in primis, l’abrogazione dell’articolo 516 (Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine), che ad oggi rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti all’interno dell’art. 25bis1 D.lgs. 231/01, e dell’articolo 517-bis c.p. (Circostanza aggravante per i fatti che hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti da norme vigenti). È stato, inoltre, introdotto il nuovo capo II-bis intitolato “Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”, all’interno del quale rientra, tra gli altri, il reato di cui all’art. 517-quater c.p., anch’esso reato presupposto ex D.lgs. 231/01, la cui rubrica viene modificata in “Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari” e le cui pene vengono inasprite, passando dalla reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro alla reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Nel medesimo articolo 517-quater c.p. viene abrogato il comma 3 e modificato il comma 2, ampliando il novero delle condotte penalmente rilevanti. Il legislatore introduce, altresì, i nuovi reati di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) e di agropirateria (art. 517-novies c.p.) La prima delle due fattispecie, residuale rispetto alla seconda, punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 a 10.000 euro, “chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti”. La seconda fattispecie prevede “chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. L’art. 517-octies c.p. introduce poi specifiche circostanze aggravanti applicabili ai due nuovi reati. Il nuovo delitto di agropirateria punisce la commissione dei reati di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari, frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci realizzate mediante più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Il legislatore introduce, infine, una serie di pene accessorie applicabili in caso di condanna e prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. Per il momento, il legislatore non ha previsto l’inserimento dei nuovi reati agroalimentari tra quelli rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ma non si esclude che successivi passaggi normativi provvederanno ad estendere anche agli enti la responsabilità per queste nuove fattispecie penali.