La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36683 del 2025, si è pronunciata in relazione ad un’ordinanza del GIP di La Spezia che ha confermato la restituzione a una S.r.l. di una somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 contestato all’amministratrice. A fronte del ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica, la difesa dell’amministratrice – andata assolta dalla contestazione penale di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000 – ha evidenziato l’estraneità della S.r.l. ai fatti contestati, e la conseguente impossibilità di disporre il sequestro finalizzato alla confisca delle somme nella disponibilità della stessa e depositate nel conto corrente intestato all’amministratrice. I Giudici di Legittimità hanno rilevato in primo luogo che le somme di cui si discute appartengono pacificamente alla S.r.l., essendo depositate su un conto bancario intestato alla stessa, nel cui interesse e vantaggio è stato commesso il reato dagli amministratori di fatto. La Corte ha ricordato inoltre che “L’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può (…) mai essere considerato terzo “estraneo” al reato, in quanto ne beneficia, perché la condotta costituente reato è stata realizzata allo scopo, quantomeno prevalente, di far conseguire un vantaggio patrimoniale all’ente medesimo”. Difatti, la circostanza per cui il reato presupposto sia stato realizzato da amministratori di fatto, formalmente estranei alla Società, non comporta l’estraneità della Società dal reato, essendo stato lo stesso commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente, da soggetti legati allo stesso da un rapporto gestorio fattuale. Per tali ragioni, la Corte, nonostante le considerazioni esposte dalla difesa, ha ritenuto il ricorso fondato e rinviato la questione al Tribunale di La Spezia per nuova valutazione.