Riparazione pecuniaria per i delitti corruttivi: rimessa alla Corte Costituzionale la valutazione sulla legittimità della sanzione

14 Novembre 2025

Lo scorso 7 novembre è stata depositata l’ordinanza n. 36356 della Sesta Sezione della Corte di cassazione con la quale viene sollevata questione di illegittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena in relazione all’art. 322-quater c.p., che impone la riparazione pecuniaria ai condannati per delitti di corruzione, concussione e peculato.

La riparazione pecuniaria per i delitti corruttivi e contro la PA è stata originariamente introdotta nel Codice Penale dalla Legge n. 69/2015 e la sua disciplina è stata ulteriormente inasprita a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. Legge Spazzacorrotti (L. n. 3/2019), con l’estensione dell’applicazione dell’art. 322-quater c.p. al corruttore e la novella in tema di definizione del quantum oggetto di riparazione, che è passato dal “quanto indebitamente ricevuto” alla “somma equivalente al prezzo o al profitto del reato”.

Come osservano i giudici di legittimità, l’ambito di operatività della riparazione pecuniaria coincide nella sostanza con quello della confisca diretta o per equivalente prevista, per i medesimi reati, dall’art. 322-ter c.p.

Il legislatore non ha disciplinato alcuna disposizione volta a regolare i rapporti tra i due istituti, prevedendone ad esempio l’alternativa applicazione. Di conseguenza, nei fatti, avviene che la confisca sia disposta unitamente alla riparazione pecuniaria, così duplicando gli obblighi in capo al condannato che, pur avendo una differente natura, determinano l’effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato. In questa duplicazione si annida, secondo la Corte, il sospetto della lesione del principio di proporzionalità.

Benché, infatti, il limite della proporzionalità della pena sia stato affermato dalla Corte Costituzionale in relazione alla sola pena detentiva, ciò non determina l’impossibilità di far valere il medesimo principio anche in relazione a una sanzione pecuniaria.

Pur non essendo sindacabile l’esigenza di privare l’autore del reato corruttivo dei proventi illeciti, l’imposizione di una sanzione pecuniaria ulteriore rispetto a quella afflitta con la confisca e parametrata sul medesimo valore della misura ablatoria, determina la lesione del principio di proporzionalità.

Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla difesa dell’imputato, che era stato colpito congiuntamente dalla confisca e dalla sanzione della riparazione pecuniaria per il medesimo fatto di corruzione.

Non resta, dunque, che attendere la decisione della Corte Costituzionale alla quale sono stati trasmessi gli atti per conoscere il destino applicativo delle misure sanzionatorie in materia corruttiva.

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