Lo scorso 28 ottobre è stato approvato il Decreto Legge n. 159/2025 in materia di “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento, si pone in un’ottica preventiva, di minimizzazione del rischio in materia Salute e Sicurezza sul lavoro nei cantieri, di digitalizzazione e rafforzamento alle misure volte all’emersione del lavoro sommerso. Tra le novità, il provvedimento modifica l’art. 27 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), inserendo nuove ipotesi di perdita di crediti per gravi violazioni nell’ambito della disciplina della c.d. Patente a Punti nei Cantieri. Inoltre, la sanzione amministrativa massima per gravi violazioni raddoppia, passando da 6.000 a 12.000 euro. Novità anche per le aziende che operano in regime di appalto e subappalto pubblico o privato atteso che il Decreto Legge introduce l’obbligo di previsione di un nuovo badge elettronico/digitale dotato di un codice univoco anticontraffazione che dovrà essere fornito ai lavoratori. Il badge, con gli elementi identificativi del dipendente, dovrà essere reso disponibile, anche in modalità digitale e sarà collegato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Quanto all’attività di formazione relativa a ciascun lavoratore, la stessa dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore stesso e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà, inoltre, la vigilanza sulle imprese in appalto e in subappalto sia pubbliche, sia private attraverso un incremento del personale impiegato. Da ultimo si segnalano novità anche in tema di programmazione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori da condotte violente e moleste nei luoghi di lavoro. Ed infatti il provvedimento in esame modifica l’articolo 15 del D.lgs. 2008, n. 81 in materia di “Misure generali di tutela” inserendo una nuova lettera z-bis) che individua tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62”.