La responsabilità del preposto: i principi enunciati dalla Corte di cassazione

23 Ottobre 2025

La recente sentenza della quarta sezione penale della Corte di cassazione, n. 32520, del 1° ottobre 2025, affronta il delicato tema della responsabilità del preposto per omessa vigilanza.

I fatti oggetto di esame riguardano l’infortunio occorso ad un lavoratore e la valutazione della responsabilità del preposto per i fatti occorsi.

Nel dettaglio, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 18 settembre 2023 dal Tribunale di Ivrea che ha dichiarato colpevole un preposto e capo cantiere perché, nella sua qualità “ometteva di sovraintendere e vigilare sull’osservanza, da parte del lavoratore […] delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, in violazione dell’art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, ometteva di vigilare sul corretto utilizzo da parte del predetto lavoratore della scala a pioli doppia ovvero consentiva il suo utilizzo senza che vi fosse altro lavoratore a trattenerla ai piedi, cosicché il lavoratore, al fine di procedere alle operazioni di pulizia delle finestre dell’edificio, con la rimozione delle ragnatele, posizionandosi a cavalcioni sulla predetta scala, perdeva improvvisamente l’equilibrio e precipitava a terra procurandosi lesioni gravi”.

In sede di ricorso in Cassazione il preposto impugnava la sentenza, contestando – tra le altre cose – il fatto che l’infortunio fosse a lui imputabile, essendo in realtà dipeso da una “scelta autonoma del lavoratore”, posta in essere “in contrasto con le direttive ricevute, con impiego di strumenti di cantiere per usi diversi da quelli autorizzati dal preposto” stesso.

La Corte di cassazione, nel decidere sul ricorso presentato, ha in primo luogo ribadito che l’art. 2, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008 definisce il preposto come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.

In quanto tale, egli assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza “anche nel senso di impedire prassi lavorative contra legem”.

La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che assume grande rilevanza il fatto che, nel caso di specie l’attività svolta dal lavoratore fosse avvenuta “palesemente sotto gli occhi” del preposto stesso, che dunque poteva impedire la condotta posta in essere da parte del lavoratore.

Da ultimo, ritenendo il preposto responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, la Corte di cassazione ha ribadito quale è il limite entro il quale si può ritenere integrata  una condotta abnorme imputabile al solo lavoratore che la pone in essere.

Con riferimento al delicato tema della abnormità ed esuberanza della condotta del lavoratore la Cassazione rileva che: “è noto che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente possa qualificarsi come abnorme. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme, e come tale idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In altri termini, per essere ritenuta interruttiva del nesso causale la condotta del lavoratore deve collocarsi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio della lavorazione in corso”.

Nel solco tracciato dai principi enunciati, la Corte di cassazione ha escluso qualsivoglia abnormità o esorbitanza nella condotta dell’infortunato, che aveva ricevuto l’incarico dall’imputato, il quale era presente nelle immediate vicinanze, impegnato a sovraintendere e monitorare l’operato dei due operai in un cantiere di ridotte dimensioni.

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