Tenuità del fatto e reati tributari: la rilevanza della condotta riparatoria post delictum

20 Ottobre 2025

Con la sentenza n. 32525/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione ha contribuito a definire, in un quadro normativo e giurisprudenziale in costante evoluzione, i profili applicativi dell’art.131-bis c.p. nell’ambito dei reati tributari, chiarendo che la condotta susseguente al reato (segnatamente, l’integrale pagamento del debito fiscale) costituisce parametro determinante ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La vicenda ha riguardato gli amministratori di una società a responsabilità limitata, condannati in primo e secondo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000. Secondo l’impianto accusatorio, la condotta illecita si sarebbe concretizzata nell’emissione di fatture relative a sponsorizzazioni fittizie nei riguardi di un’associazione sportiva: le operazioni documentate, infatti, risultavano parzialmente sovrastimate e parte degli importi fatturati sarebbe stata successivamente retrocessa agli imputati, venendo così a configurarsi un meccanismo finalizzato all’evasione d’imposta.

Con rituale ricorso per cassazione gli imputati hanno, inter alia, richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto evidenziando l’avvenuto integrale pagamento del debito tributario mediante adesione alla c.d. “pace fiscale”. Hanno inoltre sostenuto che la responsabilità penale fosse fondata su presunzioni tributarie e non su prove certe e che le retrocessioni costituissero, in realtà, compensi legittimi per attività svolte nell’ambito dell’associazione sportiva.

La Suprema Corte ha rigettato le doglianze difensive relative alla pretesa insussistenza del dolo, ritenendo sufficiente il compendio probatorio offerto dall’accusa (costituito da atti della Guardia di Finanza, dichiarazioni dei dirigenti dell’associazione sportiva e documentazione fiscale). Richiamando un precedente indirizzo interpretativo[1], i giudici di legittimità hanno ribadito che il reato di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 richiede, sul versante soggettivo, la compresenza del dolo generico, consistente nella consapevole indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, e del dolo specifico di evasione, inteso quale finalità esclusiva della condotta, ancorché non concretamente conseguita. In tale quadro, è stato riaffermato il principio secondo cui la prova del dolo non può fondarsi su presunzioni tributarie, essendo viceversa necessario fare ricorso a elementi fattuali concreti e puntualmente documentati.

Definiti i profili inerenti alla configurabilità del reato, rivestono particolare rilievo, ai fini del presente contributo, le argomentazioni poste a fondamento dell’accoglimento del motivo relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte ha infatti, chiarito che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 150/2022 e dal D.Lgs. 87/2024 il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti applicativi dell’esimente ex art. 131-bis c.p., è tenuto a considerare anche la condotta successiva alla commissione del reato, ivi incluso l’integrale pagamento del debito tributario. Nel quadro interpretativo delineato, tale comportamento viene, difatti, ad assume rilievo non solo ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ma altresì quale indice dell’intensità del dolo.

La Terza Sezione ha dunque censurato il giudice di merito per non aver adeguatamente considerato tali elementi, affermando che “[l]a sentenza impugnata non ha considerato il comportamento successivo al reato che, a seguito del D.Lgs. n. 150 del 2022 e dell’art. 13 comma 3 ter del d.lvo n. 74 del 2000 norma integrativa dell’art. 131 bis cod. pen., deve esser valutato nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità dell’esimente, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo”.

Per l’effetto, la pronuncia di secondo grado è stata annullata con rinvio, limitatamente al capo d), per una nuova valutazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

Con tale decisione, pertanto, il Collegio di legittimità ha attribuito valore alla collaborazione post delictum con l’Erario, rafforzando il principio di effettività della tutela dell’interesse fiscale e la funzione rieducativa della pena. La pronuncia è di particolare interesse, inserendosi in un contesto normativo e giurisprudenziale in evoluzione volto a valorizzare le condotte riparatorie come elemento centrale nella valutazione della punibilità nei reati tributari. L’integrale pagamento del debito fiscale diviene oggi un indice di ravvedimento e di volontà di ristabilire l’equilibrio con l’Erario, aprendo a una prospettiva più equilibrata e rieducativa nella gestione del reato tributario secondo cui la punibilità non è più solo questione di accertamento del dolo, ma anche di valutazione del comportamento successivo all’illecito.  


[1] Cas., III Sez., 4 luglio 2024, n. 37131.

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