Si segnala la sentenza n. 32491 del 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, pronunciata nell’ambito del procedimento scaturito a seguito del crollo del cantiere per la realizzazione di un nuovo punto vendita Esselunga a Firenze. A seguito del crollo del cantiere, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto – per quanto di interesse in questa sede – il sequestro preventivo di tipo impeditivo delle quote di alcune delle società coinvolte nel procedimento penale. A fronte del ricorso presentato dalla difesa degli enti, la Suprema Corte si è trovata nella posizione di valutare la compatibilità tra il sequestro preventivo impeditivo disciplinato dall’art. 321 co. 1 c.p.p. e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001. Al fine di dirimere la questione sottoposta alla propria cognizione, i giudici di legittimità hanno richiamato le tesi, di segno opposto, consolidatesi in materia di applicabilità del sequestro preventivo impeditivo nei confronti degli enti coinvolti nel procedimento penale a seguito della commissione di uno dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001. Nel sancire l’astratta applicabilità del sequestro impeditivo all’ente, la Corte ha preso le mosse dal requisito del nesso di pertinenzialità del bene sequestrato, inteso come “intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso. Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso”. Difatti, prosegue la Corte, il nesso di pertinenzialità deve riguardare la cosa oggetto del provvedimento e il reato, e non la cosa e il suo autore, essendo tuttavia possibile disporre il sequestro nei confronti di un soggetto diverso dall’indagato, laddove “vi sia un evidente legame fra detta cosa e il reato per cui si procede”. Di conseguenza, ad opinione della Prima Sezione Penale, il provvedimento di sequestro impeditivo nei confronti dell’ente è legittimo laddove è specificamente motivato “il legame di pertinenzialità e di connessione concreta tra i beni oggetto del sequestro ed il reato oggetto del procedimento”.