La legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni in materiale di intelligenza artificiale, ha previsto l’introduzione, all’art. 612-quater c.p., di una nuova fattispecie incriminatrice di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale», volta a sanzionare – con la pena della reclusione da uno a cinque anni — «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità». Il reato, a dolo generico, si perfeziona attraverso le condotte, tra loro alternative, della cessione (ad uno o più soggetti determinati), della pubblicazione (rendendo possibile la fruizione ad una platea indistinta di soggetti) o comunque della diffusione (favorendo in qualsiasi modo la circolazione), di videoregistrazioni o audioregistrazioni che presentino una duplice, concorrente connotazione: le immagini o le voci siano state falsificate e/o alterate mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e risultino idonee ad indurre in inganno sulla loro genuinità. La configurabilità della nuova fattispecie richiede, dunque, oltre alla prova di una delle condotte alternative puntualmente descritte dal legislatore, l’accertamento, di natura prettamente informatica, circa la “manipolazione” delle immagini o delle voci attraverso un software di intelligenza artificiale ed una più complessa valutazione in ordine alla loro idoneità ad indurre in errore i destinatari, circa la riferibilità alla persona offesa. Come si evince dal dato testuale, il nuovo reato è annoverabile tra quelli di danno, pretendendosi espressamente che ne derivi «un danno ingiusto ad una persona», anche se appare superfluo osservare che il pregiudizio sofferto dalla vittima potrebbe essere anche di natura non patrimoniale, ma meramente morale. Presupposto oggettivo del reato è che la condotta di cessione, pubblicazione, diffusione sia realizzata contro la volontà della persona offesa o, più precisamente, senza il suo consenso. In piena coerenza con tale ultimo aspetto, il legislatore prevede la punibilità a querela della persona offesa, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, nel qual caso non sarebbe peraltro valido l’eventuale consenso alla circolazione delle immagini o degli audio contraffatti. Si procede, altresì, d’ufficio quando il fatto venga commesso in danno di chi eserciti una funzione di pubblica autorità, nonché — in linea con altre fattispecie punibili a querela — quando il fatto risulti connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. La nuova disposizione riempie un evidente vuoto di tutela, collocandosi di fianco all’art. 612-ter c.p., anch’esso di recente conio, che però si riferisce esclusivamente alla circolazione di raffigurazioni sessualmente esplicite della vittima. Per completezza, è opportuno osservare che di fianco alla nuova fattispecie incriminatrice, la novella ha introdotto una circostanza aggravante comune, prevedendo — all’art. 61, n. 11-decies), c.p. — un aumento di pena, pari ad un terzo, laddove il fatto venga commesso « mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato ». Alla specifica tutela delle vittime di manipolazioni approntata dall’art. 612-quater c.p., si aggiunge dunque una generica attitudine a punire, più incisivamente, tutte le condotte criminose poste in essere con l’ausilio degli strumenti di intelligenza artificiale. Lo spettro di operatività della fattispecie circostanziale tende a coprire un’area amplissima, comprendente sia le modalità della condotta che i suoi effetti. Per un verso, l’aggravamento di pena è ricollegato alla insidiosità del modo di utilizzo dell’intelligenza artificiale, tale da indurre in errore la vittima del reato circa la corrispondenza al vero di quanto creato artificialmente dall’agente o, quanto meno, da favorire un affievolimento delle ordinarie capacità di attenzione e reazione da parte del destinatario. Per altro verso, la maggior gravità della pena consegue al fatto che l’uso dell’intelligenza artificiale abbia inciso sulle conseguenze dannose o pericolose del reato, verosimilmente in termini di maggiore diffusività della condotta illecita. Per completezza, va evidenziato che — oltre all’aggravante comune, riferibile senza eccezioni a qualsivoglia ipotesi criminosa — il legislatore ha anche previsto che la commissione del fatto con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale costituisca, per talune specifiche figure delittuose, circostanza di natura autonoma: è il caso dell’art. 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino), dell’art. 2637 c.c. (aggiotaggio), nonché dell‘art. 185, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (manipolazione del mercato testo in materia di intermediazione finanziaria), reati per i quali non è stato reputato idoneo il mero aumento di un terzo sancito dall’art. 61 c.p., ma è stata delineata una cornice edittale avulsa dalla pena base.