Raggruppamento temporaneo di imprese e commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.lgs. 231/2001

29 Settembre 2025

Con la recente sentenza del 26.02.2025, n.14343, la Corte di Cassazione penale, sez. VI, ha affrontato il complesso tema dell’estensione alle società collegate del reato presupposto in tema di responsabilità degli enti.

La questione che è stata sottoposta ai giudici di legittimità risulta essere la seguente: nei casi in cui il reato presupposto ex decreto legislativo n. 231 del 2001 sia stato commesso nell’ambito dell’attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate?

La Consulta, sul punto, ha ritenuto che “qualora il reato presupposto ex D.Lgs. n. 231 del 2001 sia stato commesso nell’ambito dell’attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all’interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell’art. 5 del. D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo da reato”.

Ovvero, può rispondere ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche la società collegata solo laddove:

  • sussista un concreto interesse e vantaggio di quest’ultima;
  • l’autore materiale del fatto rivesta anche all’interno della società collegata un ruolo apicale o sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5 D.Lgs. 231/2001).

Nello stesso senso si erano già pronunciati i giudici di legittimità, Sezione 2, con la sentenza n. 52316 del 27/09/2016, con riferimento alle società facenti parte di un Gruppo ove si era precisato che “la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell’interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della “holding” o di altra società del gruppo”.

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