Approvazione definitiva della legge sull’intelligenza artificiale: le previsioni in ambito penale

23 Settembre 2025

Il 17 settembre scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

La legge, già approvata in prima seduta dal Senato e approvata con modificazioni dalla Camera, affianca all’AI Act europeo una serie di norme nazionali finalizzate a “promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale”.

Sul piano penale, è stata introdotta innanzitutto una nuova circostanza aggravante comune, disciplinata al comma 11-decies dell’art. 61 c.p., in base alla quale “l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.

La legge introduce altresì circostanze aggravanti speciali in relazione a specifiche ipotesi di reato:

  • Attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.): prevista la pena della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
  • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la pena per questo delitto diventa la reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
  • Manipolazione del mercato (art. 185 co. 1 TUIF): se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artifi­ciale la pena diventa la reclusione da due a sette anni e la multa da euro venticinquemila a euro sei milioni.

Sono state inoltre introdotte due nuove fattispecie di reato.

La prima, prevista dall’art. 612-quater c.p. e rubricata Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale punisce con la reclusione da uno a cinque anni “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d’ufficio, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Infine, alle fattispecie di reato previste dall’art. 171 della Legge sulla protezione del diritto d’autore viene aggiunta, alla lettera a-ter, la riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Considerato che alcune delle norme impattate dalla riforma rientrano anche nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà onere delle imprese dotate di un Modello Organizzativo, una volta entrata in vigore la nuova legge, aggiornare l’elenco dei reati presupposto e valutare la necessità di un nuovo risk assessment.

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