Con sentenza n. 30496 depositata lo scorso 10 settembre, la Cassazione si è pronunciata in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici. In particolare, la Corte ha accolto il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato avverso un decreto di perquisizione e sequestro di un telefono cellulare. Il decreto di perquisizione era stato disposto dal PM all’interno di un procedimento penale riguardante fatti di rapina e lesioni ed era volto a comprendere – stando al tenore letterale del provvedimento – l’esistenza di messaggi minatori o richieste di denaro nonché il rapporto di affari tra i protagonisti della vicenda. A seguito della perquisizione, il telefono cellulare era stato poi restituito al legittimo proprietario previa copia forense integrale e dunque acquisizione di tutti i dati e contenuti presenti sul dispositivo motivata dall’impossibilità di “effettuare un’acquisizione selettiva dei dati contenuti all’interno dei reperti”. Il Tribunale di Riesame aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo non rilevando l’interesse del ricorrente all’impugnazione posto che il telefono cellulare gli era stato restituito e che il provvedimento di perquisizione del PM era sorretto da adeguate ragioni. Di tutt’altro avviso la Corte di Cassazione che, al contrario, individua il fulcro dirimente la vicenda nell’interesse del ricorrente “all’esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo” contenuto nel dispositivo elettronico che, laddove acquisito mediante copia forense integrale da parte della Pubblica Accusa, laddove non adeguatamente giustificato, costituisce una violazione al diritto alla riservatezza, al segreto e comunque alla disponibilità esclusiva del patrimonio informatico, diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dalla Convenzione dei diritti dell’uomo. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha statuito che la Pubblica Accusa laddove a seguito di un decreto di perquisizione decida di acquisire lo strumento informatico o telematico non appena come strumento di comunicazione ma vagliandone ogni suo contenuto e dunque facendone copia integrale di tutti i dati in esso contenuti, deve adeguatamente e nel rispetto del principio di proporzionalità indicare le ragioni per qui si rende necessario disporre un sequestro “esteso e omnicomprensivo” o, in caso alternativo, delimitare e circoscrivere i contenuti, le informazioni oggetto di ricerca nonché le tempistiche. Ne deriva che, nel caso di accesso limitato ad alcuni contenuti, la copia forense contenente altresì i dati non rilevanti e non attenzionati dalla Pubblica Accusa deve essere restituita al proprietario del dispositivo sequestrato. Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, il PM ha dichiarato la nullità del sequestro ritenendo che la copia forense dell’intera memoria del telefono cellulare da parte dei consulenti del PM fosse in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza stante la mancata delucidazione relativamente alle ragioni per cui fosse impossibile effettuare un’acquisizione dei soli contenuti pertinenti alle indagini, la mancata indicazione del tempo di durata dell’attività e dunque del tempo di acquisizione dei dati personali dell’indagato contenuti sul dispositivo, nonché dei criteri per cui si era resa necessaria un’acquisizione integrale dei dati.