Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 116/2025 contenente “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Il testo legislativo è intervenuto sia sulle norme del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) sia su quelle contenute nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per le attività illecite in materia di rifiuti, trasformando in delitti alcune delle principali fattispecie contravvenzionali previste in materia e prevedendo alcune novità sul fronte delle indagini, quali l’applicabilità in relazione a quasi tutti i principali reati ambientali dell’arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura. Quanto alle modifiche introdotte nel Testo Unico Ambientale, innanzitutto, è prevista nei confronti delle imprese che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi senza la necessaria iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che commettono una violazione del Titolo IV, l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione o, nei casi di reiterazione delle violazioni, della cancellazione dall’Albo nazionale. Il Decreto-legge modifica, poi, la disciplina dell’abbandono di rifiuti, sostituendo alla precedente ipotesi contravvenzionale, tre diverse fattispecie di reato. La prima è una contravvenzione che punisce con pene severe (ammenda da 1.500 a 18.000 euro) l’abbandono o il deposito di rifiuti o la loro immissione in acque superficiali o sotterranee. La stessa condotta è punita più gravemente quando a commetterla siano titolari di imprese e responsabili di enti, per i quali è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o dell’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. La seconda fattispecie è regolata dal nuovo art. 255-bis TUA e prevede un delitto punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni che si configura con l’abbandono di rifiuti non pericolosi quando mette in pericolo la vita o l’incolumità delle persone, ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o quando il fatto sia commesso in siti (potenzialmente) contaminati. Anche in questo caso la pena è più grave (reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi) quando a compiere la violazione siano titolari di imprese e responsabili di enti. Da ultimo, il nuovo art. 255-ter TUA riguarda l’abbandono o il deposito di rifiuti pericolosi, punito a titolo di delitto con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è superiore (da un anno e sei mesi a sei anni) quando la condotta mette in pericolo la vita o l’incolumità delle persone, ovvero l’integrità e la salubrità dell’ecosistema, o è commessa in siti (potenzialmente) contaminati. Anche per questa fattispecie, pene più severe sono previste nei confronti dei titolari di imprese e responsabili di enti. Si segnala altresì che, quando i reati sopra citati sono commessi utilizzando un veicolo a motore, si prevede anche l’applicazione della sospensione della patente di guida. Anche la gestione non autorizzata di rifiuti, la discarica non autorizzata e la spedizione illegale di rifiuti diventano delitti, con pene che variano a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti e della sussistenza di particolari profili di pericolo per l’uomo o l’ambiente. Le pene diminuiscono da un terzo a due terzi se le condotte sono commesse per colpa, mentre aumentano di un terzo se i fatti avvengono nell’ambito di un’attività di impresa o comunque organizzata. Pene inasprite anche per la combustione illecita di rifiuti nei casi di pericolo per l’incolumità umana o per l’integrità dell’ambiente, che diventano reclusione da tre a sei anni per i non pericolosi e da tre anni e sei mesi a sette anni per i pericolosi, con un aumento sino alla metà in caso di incendio. Particolarmente rilevante risulta anche la novità introdotta dal secondo comma dell’art. 259-bis TUA, in forza della quale “il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa”. Il medesimo art. 259-bis TUA introduce, altresì, una previsione meritevole di attenzione, seppur – per la sua formulazione – appaia di dubbia interpretazione e applicazione. Si tratta dell’applicabilità ai titolari dell’impresa o ai responsabili dell’attività delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 c. 2 D.lgs. 231/01. Quanto alle modifiche apportate al Codice penale, agli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies viene previsto l’aumento sino alla metà della pena per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nei casi particolari di pericolo per l’uomo o l’ambiente. Si prevede, infine, la non concedibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. per i delitti consumati o tentati previsti dagli artt. 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del TUA. Sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, il D.L. 116/2025 interviene sull’art. 25-undecies D.lgs. 231/01 inasprendo le sanzioni previste per i reati ambientali già inclusi e aggiungendovi le fattispecie di nuova introduzione di cui agli artt. 255-bis e 255-ter TUA e i reati di cui agli artt. 452-septies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p. e 256-bis TUA. Vengono, infine, ampliati i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive in caso di condanna dell’ente per alcuni dei reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies. Le aziende, dunque, con la conversione in legge del D.L. che – lo si ricorda – potrebbe subire alcune modifiche rispetto alla versione esaminata con il presente contributo, saranno chiamate ad aggiornare il Modello Organizzativo adottato, valutare gli eventuali nuovi rischi derivanti dalle fattispecie di recente introduzione e implementare i presidi di controllo idonei a prevenirne la commissione.