Si segnala l’interessante ordinanza con cui il Tribunale di Milano, accogliendo l’eccezione di nullità per indeterminatezza e genericità del capo d’imputazione sollevata dalla difesa dell’ente imputato ex D.lgs. 231/01, ha dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Visibilia S.r.l. in liquidazione. I giudici meneghini, sulla scorta dell’ordinanza del Tribunale di Biella dell’ottobre 2024 e della recente ordinanza del Giudice per l’Udienza Preliminare di Firenze, hanno confermato che l’imputazione a carico dell’ente non può limitarsi al richiamo del solo reato presupposto e all’individuazione dei profili di interesse e vantaggio teleologicamente connessi alla commissione del reato stesso, dovendo invece specificare anche i profili di “colpa di organizzazione” che, nel caso concreto, hanno agevolato la realizzazione del fatto criminoso. Il Tribunale di Milano, al fine di pervenire alle conclusioni pocanzi esposte, ha preso le proprie mosse dall’art. 59 co. 2 D.lgs. 231/2001 – rubricato “contestazione dell’illecito amministrativo” – il quale impone una descrizione del fatto-illecito amministrativo comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, desumibili dagli artt. 5 – 7 e 11 ss. del d. lgs. n. 231/2001, escludendo dunque la possibilità di procedere a contestazioni implicite da relazionare ai reati presupposto. I giudici di merito hanno rilevato che nel caso di specie “non risulta che il pubblico ministero abbia delineato in maniera sufficiente i tratti essenziali dell’incolpazione, (…) di conseguenza, in base agli atti offerti in valutazione, la conoscenza concreta dell’addebito risulta non adeguatamente specificata anche attraverso il contenuto del fascicolo processuale”. Inoltre, il capo di incolpazione formulato dal Pubblico Ministero non chiarisce se la Società abbia adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o altri presidi di controllo – seppur non formalizzati – idonei a regolare il processo aziendale di formazione del bilancio. In conclusione, il Tribunale di Milano ha confermato il recente filone giurisprudenziale che censura ogni forma di automatismo tra l’esistenza del reato presupposto, la responsabilità dell’ente e l’inidoneità delle procedure o del Modello di Organizzazione e Gestione, dovendo invece “collocarsi idealmente nel momento in cui il fatto è stato commesso, secondo un criterio di prognosi postuma, e verificare la prevedibilità ed evitabilità del fatto lesivo qualora fossero state adottate modalità di organizzazione e gestione idonee e concretamente efficaci, valutando se in tal caso il reato si sarebbe verificato o se questa eventualità sarebbe stata comunque ridotta”.