Rilevanza probatoria autonoma degli accertamenti fiscali e reato di occultamento

16 Luglio 2025

Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l’Osservatorio Giustizia Tributaria nell’ambito della rubrica mensile “Focus Penale Tributario”.

La Corte di cassazione ha ribadito che il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all’art. 10 D.Lgs. 74/2000 si configura anche qualora i documenti fiscali siano esclusivamente reperibili presso terzi e non presso il contribuente. La pronuncia, inoltre, consolida l’orientamento che attribuisce rilevanza probatoria autonoma agli accertamenti fiscali, sottolineando l’importanza di un’adeguata documentazione a fondamento della difesa.

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Il caso affrontato dalla Suprema Corte e deciso con la sentenza n. 19864/2025, depositata il 28 maggio scorso, vede come imputato il legale rappresentante di alcune società operanti nel commercio di metalli, condannato per omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, nonché per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili ex art. 10 s.d.

Il primo dei temi di particolare rilevanza applicativa in materia di reati tributari sul quale si è pronunciata la Corte riguarda il valore probatorio nel giudizio penale degli elementi induttivi valorizzati in sede di accertamento tributario.   

La difesa sul punto aveva contestato l’operato dei giudici di merito per aver fondato il giudizio di responsabilità sulla base dei soli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, omettendo di valorizzare una pluralità di elementi probatori idonei a dimostrare l’inconsistenza dell’impianto accusatorio.

La cassazione ha tuttavia ribadito che il giudice penale può fondare la propria decisione anche sugli elementi induttivi addotti dall’Amministrazione finanziaria, purché adeguatamente motivati e supportati da elementi fattuali e fermo restando il rispetto delle regole ad esso proprie e dell’onere probatorio gravante sull’accusa. Nel caso in esame, i giudici di merito – osserva la Corte – hanno offerto “ampia motivazione in merito alla solidità dell’impianto accusatorio, allegando le fatture rinvenute in sede di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato e la copiosa documentazione afferente alle due società – tra cui le fatture emesse – rinvenuta presso le ditte clienti. Inoltre, la verifica della Guardia di Finanza ha consentito di riscontrare i pagamenti effettivamente intercorsi rispetto alle fatture, oltre a movimentazioni in uscita non giustificate, specie per prelievi in contante da parte dell’imputato”.

Quanto, invece, al diverso motivo di ricorso relativo alla ricostruzione all’ammontare dell’imposta evasa, asseritamente realizzata omettendo di computare i costi sostenuti nel medesimo periodo, il Collegio ha ribadito che, laddove i relativi pagamenti non siano tracciati o documentati, l’onere di comprovare l’esistenza di costi deducibili grava sull’imputato. La pronuncia ha richiamato la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui l’onere probatorio in materia di costi incombe sul contribuente anche in sede penale e l’assenza di prova comporta l’imputazione integrale dei ricavi non dichiarati come base imponibile, con riflessi diretti sulla determinazione dell’imposta evasa.

La sentenza in commento, pertanto, assume rilevanza pratica significativa nella misura in cui ribadisce la centralità della prova documentale nel giudizio penal-tributario, così adombrando la necessità di predisporre sin dalla fase di merito il cuore della difesa. Ciò che è possibile mediante allegazioni e produzioni documentali idonee a giustificare pagamenti e movimentazioni bancarie nonché, eventualmente, attraverso documenti extracontabili astrattamente idonei, se non altro, a ingenerare un ragionevole dubbio circa la deducibilità o meno dei costi. In assenza di allegazioni e di adeguate deduzioni difensive, è innegabile il rischio che la presunzione di imponibilità, pur non automaticamente traslabile dal piano amministrativo a quello penale, assuma consistenza di elemento di prova decisivo.

Un ulteriore profilo di interesse della pronuncia riguarda la configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

Nel caso concreto, le fatture – non rinvenute presso il contribuente – erano state invece rinvenute presso i terzi destinatari (clienti). La difesa aveva sostenuto la configurabilità dell’ipotesi di mera omissione di tenuta o conservazione, sanzionabile solo in via amministrativa ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità il rinvenimento dei documenti unicamente presso terzi, a fronte dell’assenza totale di scritture presso l’obbligato, costituisce indice logico della volontà di occultamento o distruzione, come tale suscettibile di integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

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