La Corte costituzionale ha depositato i motivi della sentenza del 7 maggio scorso, con la quale ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità sollevate da 14 diversi giudici di merito e di legittimità in merito all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, introdotta con la L. 114/2024. I giudici rimettenti avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sia in relazione all’art. 117 co. 1 Cost., contestando il contrasto tra la disposizione abrogatrice della L. 114/2024 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. Convenzione di Mérida), sia per asserita violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost. La Corte ha riconosciuto l’ammissibilità delle sole questioni attinenti al contrasto con l’art. 117 Cost., affermando invece l’inammissibilità delle seconde, sulla base del costante orientamento secondo cui, quando formulate sulla base degli artt. 3 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale sono precluse se il loro accoglimento produrrebbe un effetto “in malam partem”, in quanto espansivo del perimetro di rilevanza penale. In merito, quindi, alle sole questioni ritenute ammissibili, la Corte costituzionale ha affermato il principio in base al quale l’abrogazione del reato di cui all’art. 323 c.p. non contrasta con la Convenzione di Mérida, approfonditamente analizzata dalla Corte per arrivare ad escludere che dalla stessa possa ricavarsi un obbligo di prevedere come reato le condotte di abuso d’ufficio, tanto più se si considera che tale fattispecie non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti degli Stati firmatari. In definitiva, la Corte ha concluso di “non potere sindacare la complessiva efficacia del sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante dall’abolizione del delitto di abuso d’ufficio, sovrapponendo la propria valutazione a quella del legislatore: se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato – emblematicamente illustrati dalle vicende oggetto dei quattordici giudizi a quibus – possano ritenersi o meno compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore, non giustiziabile innanzi a questa Corte al metro dei parametri costituzionali e internazionali esaminati“.