La Circolare n. 14/2025 recentemente emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che le disposizioni del D.lgs. 141/2024, così come recentemente modificate dall’art. 17 D.lgs. n. 81/2025, che ha previsto un innalzamento della soglia per la rilevanza penale delle violazioni doganali aventi ad oggetto diritti di confine diversi dal dazio, si applicano retroattivamente anche a condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della riforma. L’art. 96 co. 1 D.lgs. 141/2024, nella versione previgente, per le violazioni doganali, in assenza di circostanze aggravanti di cui all’art. 88 co. 2 lett. da a) a d), prevedeva l’applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale, qualora l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, non fosse superiore a 10.000 euro. Ora, a seguito del D.lgs. 81/2025 entrato in vigore lo scorso 13 giugno, la soglia di rilevanza penale, mentre è rimasta ferma a 10.000 euro per le violazioni che concernono i dazi doganali, è stata innalzata ad euro 100.000 per i diritti di confine diversi dal dazio. Come spiega l’ADM nella sua circolare, “la modifica del comma 1 dell’articolo 96 è volta a garantire agli operatori economici, sanzioni amministrative proporzionali e ad evitare taluni possibili effetti distorsivi della riforma, quali, in particolare, l’aumento significativo dei procedimenti penali attribuibile alla previsione di un’unica soglia di punibilità di 10.000 euro per dazi e diritti diversi dai dazi (ad esempio, IVA)”. Poiché la modifica in esame introduce un trattamento più favorevole, prevedendo – nei casi in cui i diritti di confine diversi dal dazio siano compresi tra 10.001 e 100.000 euro – una sanzione amministrativa in luogo di quella penale, essa trova applicazione retroattiva per tutte le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche in argomento, ancorché accertate successivamente, nonché, più in generale, ai procedimenti ancora in corso o non ancora definiti con decisione definitiva. Ciò in conformità al principio del favor rei sancito dall’art. 2 commi 2 e 4 c.p.