Nel solco dell’art. 9 della Costituzione e della normativa europea, lo scorso 29 maggio è stato approvato il DDL 1308/2025 che ha modificato la normativa in tema di reati contro gli animali. Nello specifico, è stato modificato il titolo IX bis del Libro Secondo del Codice Penale prima rubricato “Dei delitti contro il sentimento degli animali” e ora, chiaro segnale del mutamento del bene giuridico tutelato e del riconoscimento degli animali come esseri senzienti, rinominato “Dei delitti contro gli animali”. Il nuovo provvedimento normativo ha modificato alcune fattispecie penali già esistenti (art 544 bis c.p., 544 ter c.p., 544 quater c.p. 544 quinquies c.p.) inasprendone le pene e introducendo al contempo specifiche aggravanti. Ciò premesso, riveste un particolare interesse l’art. 8 del DDL sopra citato il quale inserisce i reati contro gli animali tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001. In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 undevicies dal titolo “Reati contro gli animali” all’interno del quale si rinvengono i seguenti reati: uccisione degli animali, maltrattamento degli animali, organizzazione di combattimento tra animali, utilizzo di animali in spettacoli o manifestazione vietate, diffusione di immagini di violenze tramite strumenti informatici per i quali sono state previste pene pecuniarie e interdittive particolarmente severe. L’introduzione del nuovo articolo 25 undevicies deve essere dunque attenzionato da parte delle imprese che operano in settori legati alla gestione, alla cura e al commercio degli animali e dunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalle aziende agricole o zootecniche, dalle aziende che organizzano spettacoli con il coinvolgimento di animali o, ancora, considerando la nuova fattispecie connessa alla diffusione di immagini di violenza nei confronti degli animali, dalle aziende che coinvolgono gli animali in spot pubblicitari. In un’ottica di compliance, ne deriva la necessità per le aziende sopra citate di eseguire un nuovo risk assessment, di implementare i propri modelli di organizzazione nonché di attenzionare e revisionare, laddove necessario, le proprie policy e procedure interne al fine di accertare l’efficacia e la conformità dei propri sistemi preventivi interni alle nuove fattispecie di reato.