Gruppi di imprese e responsabilità ex 231/2001

27 Maggio 2025

Con sentenza n. 14343 depositata in data 11 aprile 2025 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’applicazione del D.lgs. 231/2001 ai gruppi di società.

In particolare, la vicenda posta all’attenzione della Corte ha riguardato il reato posto in essere dal dipendente di una Società che, al fine di partecipare a una gara di appalto, aveva costituito unitamente ad altre Società un’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) risultandone poi aggiudicataria ed aveva successivamente affidato l’esecuzione delle opere oggetto di appalto a una Società consortile dalle medesime costituita.

All’interno di questo contesto, il dipendente – formalmente in distacco – era stato coinvolto nella commissione di un reato di truffa aggravata relativo alla fornitura di materiali non conformi.

Si era così aperto un procedimento penale sia a carico del dipendente in distacco sia nei confronti della Società distaccante all’esito del quale – in entrambi i gradi di giudizio – era stata dichiarata l’intervenuta prescrizione nei confronti del primo e condannata la Società distaccante ai sensi del D.lgs. 231/2001 in base alla mera finalità, ritenuta in capo al dipendente distaccato, di procurare, mediante la commissione dell’illecito, un profitto nei confronti della stessa.

I difensori delle parti avevano proposto ricorso in Cassazione chiedendo l’assoluzione dai rispettivi capi di imputazione.

La Suprema Corte, mentre ha ritenuto il ricorso presentato dal difensore del dipendente infondato, ha accolto le doglienze della Difesa della Società approfondendo la materia legata all’estensione e conseguente applicazione del D.lgs. 231/2001 ai gruppi di Società.

Sul tema la Corte ha chiarito che “qualora il reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 sia stato commesso nell’ambito di una società facente parte di un gruppo o di un’aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all’interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di un’altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo da reato” .

Ai fini dell’imputazione della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche all’interno di Gruppi di Società, è dunque necessario accertare un duplice elemento: la Società nel cui interesse o vantaggio concreto è stato commesso l’illecito e la qualifica soggettiva dell’autore materiale dello stesso.

Conseguentemente, anche all’interno di Società appartenenti a un gruppo, non è possibile operare automatismi o presunzioni tra i diversi enti atteso che la responsabilità resta “singola” ed imputabile esclusivamente alla Società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato presupposto.

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