Il presente contributo prende le mosse da un recente provvedimento di amministrazione giudiziaria che ha interessato un’altra società di moda per irregolarità nelle condizioni di lavoro dei dipendenti nelle fabbriche subappaltatrici in cui si verificavano situazioni di sfruttamento. L’Osservatorio 231 si è già soffermato sul tema relativo ai provvedimenti di amministrazione giudiziaria nel mondo del luxury, analizzando le decisioni assunte e soffermandosi sulle caratteristiche proprie del provvedimento di cui all’art. 34 del D.lgs. 159/2011 (vedi qui). Alla luce della gravosità e del numero di provvedimenti di amministrazione giudiziaria diviene tuttavia importante soffermarsi sugli strumenti preventivi. Centrali, nelle decisioni della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, sono i sistemi di prevenzione che le Società committenti sono chiamate a mettere in campo per evitare quella che viene definita dalla Procura e dal Tribunale stesso, una colpevole omissione di vigilanza sui fornitori, che possa consentire ad appaltatori o subappaltatori di perpetrare violazioni delle norme sul lavoro. Occorre allora chiedersi: quali sono gli strumenti preventivi alla luce dei provvedimenti di Amministrazione giudiziaria? Tali strumenti vanno ricondotti nell’alveo di quello che può essere definito il “sistema 231”. Tra questi: Appare evidente a chi scrive, che tali controlli, audit, richieste di documentazione debbono essere valutati sulla scorta di criteri quali il tipo di fornitore, il valore della/delle commessa/commesse e la strategicità. Inoltre, come sottolineano i casi oggetto dei provvedimenti giudiziari, occorre prestare attenzione all’esternalizzazione di servizi resi da manodopera a bassa specializzazione. Si segnala da ultimo che, alla luce dei diversi provvedimenti in materia di amministrazione giudiziaria che hanno interessato il mondo del luxury è in corso l’approvazione un Protocollo per prevenire il caporalato nel settore della moda. Il documento voluto dalla Prefettura e dal Tribunale di Milano, si pone lo scopo di pervenire a supply chain virtuose e si fonda sul principio della trasparenza lungo tutta la filiera produttiva. Diviene allora essenziale per le società committenti adottare gli strumenti preventivi richiesti dalle disposizioni in oggetto nell’ottica di dotarsi di un “sistema 231” efficiente, che garantisca benefici in termini di produttività e ponga le società al riparo da contestazioni. Si segnala da ultimo che il tema del controllo sulla catena dei fornitori non è – e non può essere considerato -uno strumento preventivo di interesse per le sole aziende che operano nel settore moda. Ciò, non solo in ragione di numerosi provvedimenti di amministrazione giudiziaria che hanno interessato aziende operanti in diversi settori, ma soprattutto alla luce dei benefici che un sistema preventivo strutturato ed efficace può garantire.