Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo è stato sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Scopo dell’Accordo è garantire: “a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. Questa decisione attua quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, garantendo la modifica, abrogazione e accorpamento dei precedenti Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008. Attraverso il presente documento si perviene, tra le altre previsioni, all’aggiornamento della formazione obbligatoria richiesta alle principali figure dell’organigramma aziendale in materia Salute e Sicurezza sul lavoro. Vengono ora definiti durata, contenuti minimi e validità temporale dei corsi di formazione, introducendo percorsi specifici, suddivisi per moduli, per Datore di Lavoro, Preposti, Dirigenti, RSPP e ASPP oltre che per i Lavoratori. Nel dettaglio, si segnala – tra le altre novità – che il Datore di Lavoro sarà chiamato a svolgere un minimo di 16 ore di formazione suddivise tra il modulo giuridico e modulo tecnico – operativo. Le ore divengono 22 se si tratta di un’impresa operante nel settore edilizio. Per i preposti le ore di formazione previste sono ora almeno 12, da rinnovare ogni 2 anni e sarà strutturata nei seguenti moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, comunicazione e informazione. Anche per i dirigenti Salute e sicurezza le ore sono divenute 12 (suddivise in 4 moduli com’è stato previsto per i preposti) con l’obbligo di effettuare un modulo aggiuntivo di 6 ore in materia di cantieri per le imprese edili. Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione devono, invece, effettuare una formazione strutturata su due moduli di rispettive 28 e 48 ore, oltre ad un ulteriore modulo di 24 ore per il solo RSPP. Quanto ai lavoratori l’Accordo precisa che oggetto del corso ha i seguenti obiettivi: “a) far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali; b) far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; c) illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza; d) far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro”. Tale Accordo si pone a valle di un’ulteriore iniziativa legislativa in materia salute e sicurezza, quella riguardante la “Patente a crediti nei cantieri”, con cui condivide l’intento di rafforzare i sistemi di prevenzione posti in essere dai soggetti giuridici nell’ottica di ridurre il numero di infortuni sul lavoro.