Inidoneità del Modello Organizzativo: la recente sentenza della Cassazione

8 Aprile 2025

Segnaliamo la recente sentenza della Sezione VI della Corte di Cassazione n. 4535 del 2025, interessante in tema di inidoneità del Modello Organizzativo.

Nel caso di specie, la Società indagata in relazione all’art. 24 D.lgs. 231/2001 (per la presunta commissione del reato di cui all’art. 356 c.p.) è stata sottoposta, in via cautelare, alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A. in applicazione dell’art. 45 del Decreto.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che rigettava l’appello della Società, la stessa ha proposto ricorso in cassazione, lamentando – tra gli altri motivi – la mancata applicazione dell’art. 49 D.lgs. 231/01 che, in ragione dell’avvenuta adozione di un Modello Organizzativo da parte dell’ente (seppur in epoca antecedente all’applicazione della misura) avrebbe dovuto portare alla sospensione del provvedimento cautelare.

La Corte, condividendo le conclusioni del Gip circa l’inapplicabilità dell’art. 49 alle ipotesi in cui gli adempimenti di cui all’art. 17 siano stati attuati prima che la misura abbia avuto esecuzione, ha rigettato il motivo di ricorso.

Interessanti sul punto sono le ulteriori valutazioni rese in merito all’inidoneità del Modello Organizzativo adottato dalla Società indagata. Secondo i giudici di legittimità, infatti, a prescindere dal momento in cui il MOG era stato adottato, lo stesso non avrebbe comunque soddisfatto gli standard normativi, risultando privo della capacità preventiva richiesta dalla legge.

A sostegno di tale affermazione la Corte sottolinea i seguenti elementi che denoterebbero il carattere inadeguato del Modello:

  • Mancanza di una mappatura completa del rischio reato;
  • Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza;
  • Limitatezza del budget affidato all’OdV per lo svolgimento dei suoi compiti (pari a 2.500 Euro annui);
  • Inadeguatezza della composizione monocratica dell’OdV.

Dalle motivazioni della sentenza in commento spicca, dunque, la centralità del ruolo dell’OdV, del quale vanno verificate in concreto le capacità operative, le disponibilità economiche e la tracciabilità delle verifiche svolte.

Da ciò si evince l’importanza per le aziende di dotarsi di organismi strutturati e dotati delle adeguate competenze professionali in relazione allo specifico business, nonché di fornire agli stessi gli strumenti operativi e finanziari necessari per portare efficacemente a compimento il loro ruolo di supervisione.

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