Nuove prospettive in materia 231: viene esteso il catalogo dei reati presupposto comprendendo le fattispecie a tutela del patrimonio culturale

7 Marzo 2022

In data 3 marzo, è stato approvato il DDL recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Come anticipato, dall’Osservatorio 231, si tratta di un intervento che ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale.

Si evidenzia che è stato esteso il Catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, mediante l’introduzione di due nuovi articoli nell’ambito del Decreto legislativo 231/2001.

Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518- decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518- quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

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