Responsabilità dell’ente – soggetti apicali – soggetti sottoposti all’altrui vigilanza

La VI sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa sul tema della mutata qualificazione dell'autore del reato presupposto avvenuto in sentenza.

In particolare mentre originariamente nell'imputazione si attribuiva all’autore del fatto contestato il ruolo di soggetto apicale, in sentenza si definiva lo stesso sottoposto all'altrui direzione e vigilanza.

I giudici di legittimità hanno chiarito come tale modificazione non incide sulla correlazione tra contestazione e sentenza.

Nel dettaglio “con riguardo alla responsabilità degli enti, il parametro di valutazione ai fini della verifica della correlazione tra contestazione e sentenza non può che essere quello del rispetto del diritto di difesa, che deve essere garantito sia sotto il profilo dell'analisi critica sia sotto quello della facoltà di prova.

Si è al riguardo rilevato che "l'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene" (Cass. Sez. 1, n. 6302 del 14/4/1999, Iacovone, rv. 213459).

D'altro canto "il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, nè consente di ricavarli in via induttiva" (Cass. Sez. 6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi, rv. 262802).

A tal fine non può comunque sottacersi che "il precetto dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 1, che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (Cass. Sez. 6, n. 618 del 8/11/1995, dep. nel 1996, Pagnozzi, rv. 203371).

Nella medesima linea è stato rilevato che il potere di "attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, rispetto a quella formulata nell'imputazione, sempre che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa, deve essere interpretato nel rigoroso rispetto delle esigenze del pieno contraddittorio, in applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Pertanto, tale potere va escluso nei casi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria" (Cass. Sez. 3, n. 13151 del 2/2/2005, Vignola, rv. 231829).

Orbene, a fronte di una contestazione incentrata sul ruolo apicale, associato alla mancata adozione di modelli organizzativi, la responsabilità dell'ente è stata affermata sulla base della diversa qualificazione del ruolo attribuibile al P., peraltro secondo le stesse sollecitazioni difensive, e sulla base del rilievo del mancato svolgimento di una concreta e mirata azione preventiva, correlata al catalogo normativo dei reati, al di là dell'astratto potere di controllo affidato al soggetto apicale Mo., tema sul quale, secondo quanto osservato dalla Corte -senza che sul punto siano state formulate specifiche censure-, la difesa ha avuto ampia facoltà di interloquire mediante testi e documenti, risultando dunque assicurato il contraddittorio in ordine al profilo della concreta qualificazione della responsabilità, incentrata su un modello che, stante la reale dinamica dell'ente, come ricostruita dai Giudici di merito, ha finito per presentare connotazioni assimilabili a quelle dell'originaria contestazione, comunque incentrata sulla mancata adozione e attuazione di specifiche regole cautelari” (Cassazione penale sez. VI - 25/09/2018, n. 54640).

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